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WP 67 - Documento di lavoro sul trattamento di dati personali tramite videosorveglianza - 25 novembre 2002 [1609621]

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[doc. web n. 1609621]

Documento di lavoro sul trattamento di dati personali tramite videosorveglianza
25 novembre 2002 - WP 67

Il documento elaborato dai Garanti europei contiene alcune indicazioni generali, da specificare ulteriormente nei singoli settori di applicazione, che forniscono però un quadro uniforme e armonizzato a livello europeo ed offrono un riferimento comune sia per quanto riguarda il settore privato sia in rapporto ai soggetti pubblici.

Punti salienti:

  • i criteri per valutare la liceità e l´opportunità dell´installazione di dispositivi di videosorveglianza sono numerosi e di diversa natura nei singoli Stati dell´UE. E´ opportuno intervenire per armonizzare il quadro regolamentativo – a prescindere dalle tecnologie utilizzate nei singoli casi – sulla base della direttiva europea per la protezione dei dati, ma anche di altri strumenti internazionali (Carta Europea dei diritti fondamentali, Convenzione n. 108 del Consiglio d´Europa sulla protezione dei dati).
  • Le immagini acquisite con la videosorveglianza sono spesso associate ad altri dati (ad esempio, le impronte digitali, o registrazioni sonore) per facilitare l´identificazione delle persone. Il titolare dovrà accertarsi in via preliminare se le immagini rilevate con la videosorveglianza comportino il trattamento di dati personali, in quanto riguardano soggetti identificabili.
  • Se vi è trattamento di dati personali, il titolare dovrebbe fare riferimento ad una serie di indicazioni schematizzate di seguito, le quali restano valide anche per quei trattamenti che non sono soggetti espressamente alle disposizioni della direttiva europea (ad esempio trattamenti effettuati per scopi di sicurezza pubblica o per il perseguimento di reati, oppure trattamenti effettuati da una persona fisica per scopi esclusivamente privati o familiari):
    a) Stabilire la liceità del ricorso alla videosorveglianza, b) Garantire che le finalità della videosorveglianza siano specifiche e lecite; c) Assicurarsi della legittimità del trattamento, verificando il rispetto di almeno uno dei criteri di legittimità previsti dall´articolo 7 della direttiva europea Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti pubblici, è opportuno ricordare che i trattamenti effettuati attraverso videosorveglianza devono essere previsti da norme espresse di legge; d) Verificare che il ricorso alla videosorveglianza sia proporzionato, e che l´attività di videosorveglianza sia effettuata in modo proporzionato: in questo caso si tratta di minimizzare l´impiego di dati personali, anche attraverso opportuni accorgimenti tecnici (angolo di ripresa delle immagini, periodo di conservazione delle immagini – che dovrà essere molto breve -, rischi legati all´eventuale associazione con altri dati che facilitino l´identificazione delle persone); f) Informare adeguatamente gli interessati, utilizzando indicazioni ben visibili e posizionate in modo corretto; g) Garantire agli interessati l´esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione ecc., e in particolare il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e prevalenti; h) Rispettare eventuali ulteriori requisiti, come ad esempio l´obbligo di notificare il trattamento effettuato attraverso videosorveglianza e di adottare idonee misure di sicurezza, preoccupandosi anche di formare in modo adeguato il personale impegnato in attività di videosorveglianza; i) Adottare precauzioni ulteriori in rapporto a specifiche attività di videosorveglianza: ad esempio, se le immagini permettono la raccolta di dati sensibili, oppure se sono previste interconnessioni fra più sistemi di videosorveglianza, oppure se si intendono associare le immagini rilevate con dati di tipo biometrico (impronte digitali, ad esempio) o si prevede di utilizzare sistemi per il riconoscimento automatico della voce o del viso di una persona. In tutti questi ambiti si dovrà compiere una valutazione caso per caso, alla luce dei principi sopra ricordati.

Il Gruppo ha successivamente deciso di aprire una consultazione pubblica per sollecitare osservazioni e commenti da parte di tutti i soggetti interessati (entro il 31 maggio 2003). Sulla base degli esiti di questa consultazione, i Garanti hanno poi valutato l´opportunità di redigere un Parere specifico in cui sono stati ribaditi alcuni principi e criteri in vista del ricorso alla videosorveglianza (WP89).

 

Documento  Documento di lavoro sul trattamento di dati personali tramite videosorveglianza - 25 novembre 2002 Documento di lavoro sul trattamento di dati personali tramite videosorveglianza - 25 novembre 2002 (90 Kb)