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Provvedimento del 13 marzo 2008 [1504493]

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[doc. web n. 1504493]

Provvedimento del 13 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 dicembre 2007 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Barbara Simonetti, nei confronti di Crif S.p.A., Experian Information Services S.p.A. e Ctc-Consorzio per la tutela del credito, con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta (precedentemente rivolta, più volte, ai predetti titolari di sistemi di informazioni creditizie ai sensi degli artt. 7 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali") volta a ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano riferiti a ritardi (successivamente regolarizzati) nel pagamento di alcune rate relative a una carta di credito (emessa da Bipielle Ducato S.p.A. ed estinta l´8 febbraio 2006), rilevando che i ritardi in questione erano stati determinati da gravi motivi (giustificati con documentazione prodotta) e che  non risultava quindi, a suo avviso, giustificato il termine di ventiquattro mesi di conservazione di tali dati nei s.i.c., richiamato dalle società medesime in risposta al suo interpello preventivo;

RILEVATO che la richiesta di cancellazione avanzata nei confronti di Crif S.p.A. è relativa anche a informazioni riferite a un prestito finalizzato ancora in corso (accordato da Findomestic Banca S.p.A.);

VISTO che, con il ricorso, il ricorrente ha infine chiesto di porre le spese del procedimento a carico delle controparti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i predetti titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 25 gennaio 2008 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 12 dicembre 2007 con la quale Experian Information Services S.p.A. ha comunicato di aver cancellato i dati personali relativi ai ritardi nei pagamenti già nell´aprile 2007 e di averlo comunicato al ricorrente con nota (da cui già risultava l´andamento regolare dei pagamenti) che ha allegato al riscontro;

VISTA la nota del 20 dicembre 2007 con la quale il ricorrente, nel prendere atto di tale chiarimento, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso nei confronti di tale società;

VISTA la nota inviata via fax il 21 dicembre 2007 con la quale Crif S.p.A., nel sottolineare la liceità del trattamento effettuato, ha comunicato che il rapporto di credito relativo alla carta rateale ora estinta, "per effetto dell´avvenuto aggiornamento da parte dell´ente partecipante in data 20.12.2007, risulta censito, come da report aggiornato che si allega (…), senza alcuna segnalazione di insolvenze"; lo stesso accade per le informazioni relative al prestito finalizzato ancora in corso che risulta censito "senza alcuna segnalazione di insolvenze, per effetto dell´intervenuta cancellazione dei dati di tipo negativo per il decorso dei tempi di conservazione -12 mesi- previsti dall´art. 6, comma 2, lett. a) del codice deontologico con riferimenti a ritardi nei pagamenti non superiori a due rate o mesi successivamente regolarizzati";

VISTE le memorie depositate il 24 dicembre 2007 e il 15 febbraio 2008 con le quali Ctc-Consorzio per la tutela del credito, nell´affermare la correttezza del trattamento dei dati del ricorrente effettuato, ha comunicato che "a oggi detto nominativo non è segnalato in banca dati" in quanto i dati in questione (relativi a ritardi il cui termine di conservazione massima sarebbe comunque ormai superato) sono stati cancellati già nell´ottobre 2007 e non più contribuiti dalla società partecipante;

VISTE le memorie pervenute l´11 febbraio 2008 con le quali il ricorrente, nel prendere atto della cancellazione dei dati di tipo "negativo" che lo riguardano da parte delle resistenti, ha lamentato il ritardo con il quale tali operazioni sono state compiute tenuto conto dei gravi motivi addotti a supporto della propria richiesta di cancellazione dei dati;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, nei confronti di Experian Information Services S.p.A. dal momento che il ricorrente ha rinunciato al ricorso proposto nei suoi confronti;

RITENUTO di dover parimenti dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di Crif S.p.A. e Ctc-Consorzio per la tutela del credito dal momento che le stesse hanno comunicato di non conservare più i dati personali relativi ai ritardi oggetto della richiesta di cancellazione avanzata dal ricorrente;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti tenuto conto del riscontro fornito dalle resistenti prima e dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma,  13 marzo 2008

IL RESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli