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Provvedimento del 15 febbraio 2008 [1501114]

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[doc. web n. 1501114]

Provvedimento del 15 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 24 settembre 2007 con la quale Gustavo Caldarelli, (rappresentato da Franco Totò quale procuratore generale e difeso, unitamente al predetto procuratore, dall´avv. Davide Iacovozzi presso il cui studio ha eletto domicilio), in qualità di erede di Pierina Totò, deceduta il 22 agosto 2002 a Civitanova Marche, aveva chiesto all´Azienda sanitaria unica regionale Marche–zona territoriale 8 (presso una cui struttura la stessa era stata ricoverata ed era poi deceduta) la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali della de cuius contenuti nella cartella clinica;

VISTO il ricorso presentato il 9 novembre 2007 nei confronti dell´Azienda sanitaria unica regionale Marche–zona territoriale 8, con il quale il ricorrente ha ribadito la propria istanza chiedendo, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota dell´8 gennaio 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 26 novembre 2007 con la quale l´azienda resistente, nel fornire precisazioni "su alcuni aspetti relativi al rilascio di copia delle cartelle cliniche", ha comunicato di aver spedito a Franco Totò, procuratore generale di Gustavo Caldarelli, la copia della cartella clinica richiesta;

VISTA la nota inviata via fax il 23 gennaio 2007 con la quale il ricorrente, nel contestare le affermazioni di controparte secondo cui "la normativa di riferimento sull´accesso alla documentazione clinica … non è il codice privacy … bensì la legge 241/1990", ha evidenziato la tardività del riscontro ottenuto;

RILEVATO che il ricorrente è legittimato ad accedere ai dati personali relativi alla defunta, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione";

RILEVATO che l´art. 92, comma 2, del Codice, cui ha fatto riferimento la resistente nella nota del 26 novembre 2007, disciplina la diversa ipotesi della richiesta di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica e dell´acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di persone diverse dall´interessato, il quale, invece, ha, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, il diritto di accedere ai dati personali riguardanti la defunta in qualunque documento, supporto o archivio essi siano contenuti o registrati;

RILEVATO che tale diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente all´interessato di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero -quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti, con l´omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10, commi 4 e 5, del Codice);

RITENUTO di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro, seppure dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´Azienda sanitaria unica regionale Marche, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Azienda sanitaria unica regionale Marche, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli