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Provvedimento del 21 dicembre 2006 [1381712]

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[doc. web n. 1381712]

Provvedimento del 21 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la documentazione inviata da Vittorio Fusco che ha sostenuto di essere stato segnalato al sistema di informazioni creditizie (s.i.c.) gestito da Crif S.p.A. in relazione al mancato pagamento di una somma (derivante dall´utilizzo di una carta di credito) che Diners Club Italia s.r.l. avrebbe "passato a perdita", segnalazione che avrebbe causato il mancato accoglimento di una domanda di mutuo, arrecando all´interessato un asserito danno patrimoniale;

VISTO che l´interessato, dopo aver pagato tale somma pari a euro 162,77, ha chiesto a Diners Club Italia s.r.l. la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi alle "posizioni debitorie e comunicazioni a Crif", di conoscere l´origine dei medesimi dati, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato che con la medesima istanza l´interessato si è opposto all´ulteriore trattamento dei dati riferiti a tale "passaggio a perdita" che sarebbe stato registrato nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., sostenendo di aver estinto ogni debito nei confronti di Diners Club Italia s.r.l.;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 19 settembre 2006, presentato dall´interessato nei confronti di Diners Club Italia s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Gerolamo Pellicanò, con il quale l´interessato ha chiesto esclusivamente di accedere ai dati personali che lo riguardano detenuti dalla società in relazione alle transazioni, effettuate con la carta di credito Diners, che avrebbero dato origine al credito, e alle azioni di recupero del medesimo credito che sarebbero state esperite dalla società, oltre ad altre informazioni collegate alla gestione, da parte della resistente, della posizione debitoria dell´interessato; rilevato che l´interessato ha anche chiesto di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento; tutto ciò, "al fine di poter ottenere quanto più velocemente possibile la cancellazione della iscrizione pregiudizievole" che sarebbe presente nel sistema di informazioni creditizie di Crif S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 novembre 2006 con la quale ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata via fax il 10 ottobre 2006 con la quale Diners Club Italia s.r.l. ha rilevato la non corrispondenza tra le richieste avanzate con l´istanza ex art. 7 del Codice datata 17 luglio 2006 e quelle formulate con il ricorso ex art. 145 del Codice; rilevato che la resistente, prendendo in considerazione unicamente le richieste formulate con la precedente istanza ex art. 7 e ribadite nel ricorso, ha ritenuto di aderire comunque spontaneamente a tali richieste; rilevato che la società ha fornito un elenco dei dati personali del ricorrente contenuti negli estratti conto dal 1.12.2002 all´1.02.04, dati che ricalcano quelli riportati nel "partitario"; rilevato che nei medesimi estratti conto sarebbero contenute le informazioni relative ai tentativi infruttuosi di recuperare il credito e che non risulta siano stati inviati solleciti al datore di lavoro del ricorrente in relazione ai crediti in oggetto; rilevato, infine, che la resistente ha fornito gli estremi identificativi del titolare del trattamento ed ha chiesto che il Garante dichiari non luogo a provvedere sul ricorso "senza condanna della resistente alle spese e ai diritti del ricorso, posto che il ricorrente non l´ha richiesta";

VISTA la memoria inviata via fax il 23 ottobre 2006 con la quale il ricorrente, contestando le difese di parte avversa, ha sostenuto che il riscontro della resistente sarebbe stato fornito "in modo poco chiaro e approssimativo"; rilevato che il ricorrente, oltre a ritenere erronee le somme richieste con i citati estratti conto, ha altresì rilevato che la somma di 162,77 euro dallo stesso versata non corrisponderebbe a quella riportata come saldo debitore nei medesimi estratti conti; rilevato che il ricorrente ha sostenuto che la resistente non avrebbe dato prova della ricezione di alcun sollecito di pagamento da parte del ricorrente prima della segnalazione dei dati a Crif S.p.A.; rilevato, infine, che il ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della resistente, "atteso che il diritto ad ottenere tali somme non decade se non richiesto nell´atto introduttivo";

VISTA la memoria inviata via fax il 25 ottobre 2006 con la quale la resistente ha sostenuto che il ricorrente non ha, a proprio avviso, il diritto di contestare la "sussistenza o meno di un suo debito nei confronti di Diners", profilo "estraneo all´oggetto proprio del ricorso ex art. 145 del D.Lg. n. 196/03"; rilevato infine che, a suo avviso, il ricorrente sarebbe anche decaduto dal diritto di chiedere il rimborso delle spese del procedimento, non avendo avanzato tale richiesta nel ricorso;

VISTO il report Crif aggiornato al 14.11.2006 dal quale si evince che, allo stato, nel sistema di informazioni creditizie gestito da tale società non compaiono segnalazioni relative all´interessato riferite al rapporto con Diners Club Italia s.r.l.;

VISTA la memoria inviata il 20 novembre 2006 con la quale il ricorrente ha nuovamente ritenuto insufficiente il riscontro alle sue richieste, sottolineando che il titolare del trattamento avrebbe anche violato l´obbligo di inviare apposita comunicazione di "preavviso" all´interessato prima di procedere alla registrazione dei suoi dati presso i sistemi di informazioni creditizie;

VISTA la memoria inviata il 30 novembre 2006 con la quale la resistente ha sostenuto che l´eccezione formulata dal ricorrente in ordine al "preavviso" sarebbe proceduralmente improponibile in quanto relativa a contestazioni non proposte nel ricorso; rilevato che Diners Club Italia s.r.l., con tale memoria conclusiva, ha nuovamente dichiarato che "i dati personali richiesti dal ricorrente sono tutti contenuti negli estratti conto e sono stati comunicati nella memoria in data 10 ottobre 2006";

RILEVATO che formano oggetto della presente decisione le sole richieste avanzate preventivamente ai sensi dell´art. 7 del Codice e riproposte con il ricorso;

RITENUTO che, così delimitato l´oggetto della presente decisione, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere i dati che lo riguardano detenuti dalla resistente in relazione agli specifici profili indicati analiticamente nel ricorso, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro in merito seppure solo dopo la presentazione del ricorso; rilevato che la resistente ha fornito, altresì, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e che anche in ordine a tale profilo va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di far valere in altra sede (ove ne ricorrano i presupposti) le sue prerogative riguardanti il rapporto intercorso fra le parti e le connesse pretese risarcitorie, profili che potranno formare eventuale oggetto di valutazione di fronte all´autorità giudiziaria ordinaria, non rientrando gli stessi nella competenza del Garante;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, "se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso", e che tale richiesta può essere eventualmente avanzata, oltre che con il ricorso, anche nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Diners Club Italia s.r.l. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Diners Club Italia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli