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Provvedimento del 6 luglio 2006 [1318742]

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[doc. web n. 1318742]

Provvedimento del 6 luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 10 maggio 2006 da XY nei confronti di Banca Intesa S.p.A., con il quale l´interessata ha ribadito la richiesta già precedentemente formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196), volta ad accedere ai dati personali relativi ai rapporti bancari intrattenuti dal proprio defunto padre con la Banca commerciale italiana, ora Banca Intesa S.p.A. (con particolare riferimento a due conti correnti e ad un correlato deposito titoli allo stesso intestati); rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta il 5 giugno 2006 con la quale Banca Intesa S.p.A., nel comunicare che la richiesta della ricorrente "concerne diversi rapporti bancari, accesi nell´ultimo trentennio (…) dal defunto prof. ZY, in parte cointestati con soggetto terzo, ed estinti nell´anno 2000 (antecedentemente al decesso) ", ha dichiarato di avere già in passato riscontrato alcune richieste di documentazione bancaria avanzate dalla stessa ed ha manifestato la propria disponibilità ad aderire alle attuali richieste, invitando la ricorrente a prendere contatto con la filiale interessata;

VISTA la memoria inviata dalla ricorrente il 9 giugno 2006, nonché le dichiarazioni rese nell´audizione del 14 giugno 2006 con le quali la stessa ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali relativi ai rapporti contrattuali intrattenuti dal proprio defunto genitore, dal momento che tale richiesta avrebbe avuto solo un riscontro parziale;

VISTE le dichiarazioni rese dalla resistente nell´audizione del 14 giugno 2006 e nella nota datata 22 giugno 2006 con le quali Banca Intesa S.p.A. ha fornito alcune ulteriori precisazioni in ordine alle informazioni già fornite sostenendo di essersi già attivata per fornire alla ricorrente la documentazione bancaria dalla stessa richiesta, compatibilmente con i tempi tecnici di reperimento della stessa;

VISTA la memoria inviata il 29 giugno 2006 con la quale la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ottenuto, rilevandone la parzialità e l´incompletezza;

RILEVATO che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dallo stesso (e, ovviamente, non anche di dati personali precedentemente trattati e non più conservati), estrapolati dai documenti che li contengono ovvero -quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa e per decisione del titolare medesimo- la consegna in copia dei documenti in questione con l´omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice); rilevato che il citato art. 10 del Codice non consente invece di richiedere al titolare del trattamento la creazione di documenti inesistenti -o non più esistenti- nei propri archivi o la loro innovativa aggregazione secondo modalità prospettate dall´interessato;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine ai dati personali relativi al padre defunto della ricorrente già comunicati nel corso del procedimento;

RITENUTO di dover invece accogliere il ricorso in ordine ai restanti dati personali relativi al defunto padre della ricorrente attualmente detenuti dalla resistente e di dover ordinare a Banca Intesa S.p.A. di aderire a tale richiesta, nei limiti e con le modalità sopra evidenziate in relazione al disposto dell´art. 10 del Codice, entro il 30 settembre 2006, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Intesa S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, anche in ragione della complessità del riscontro richiesto;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali oggetto di istanza di accesso che sono già stati comunicati;

b) accoglie il ricorso in ordine ai restanti dati personali relativi al defunto padre della ricorrente e ordina a Banca Intesa S.p.A. di aderire alla richiesta di accesso dalla stessa formulata, nei limiti e con le modalità sopra evidenziate in relazione al disposto dell´art. 10 del Codice, entro il 30 settembre 2006, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Intesa S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 6 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli