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Provvedimento del 23 febbraio 2006 [1269295]

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[doc. web n. 1269295]

Provvedimento del 23 febbraio 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 21 novembre 2005 con il quale Pasquale Clemente ha riproposto tutte le richieste già specificate nell´istanza ex art. 7 del Codice con la quale aveva chiesto all´impresa Virgilio Napoletano di Castel Volturno la conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la relativa origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che l´interessato ha inoltre chiesto la cancellazione dei dati di cui non fosse necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali gli stessi erano stati raccolti, nonché l´attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro cui i dati personali erano stati comunicati;

rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 12 dicembre 2005 con la quale Virgilio Napoletano, "titolare della ditta individuale di custodia giudiziaria di veicoli" intestata a suo nome, ha dichiarato di essere "impossibilitato ad effettuare le verifiche richieste con i dati forniti" dal ricorrente dal momento che "il proprio archivio è organizzato attraverso la catalogazione dei veicoli attraverso il numero di targa e/o numero di telaio, in ordine cronologico con riferimento alla data di sequestro/recupero da parte delle forze dell´ordine che operano nella zona " e che i dati non sono inseriti in archivi informatici;

VISTA la nota con la quale l´Ufficio, in data 17 gennaio 2006, ha invitato il ricorrente a fornire al resistente ulteriori informazioni utili alla ricerca degli eventuali dati personali trattati e ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

RILEVATO che, con fax del 15 febbraio 2006, il ricorrente ha comunicato di aver provveduto a fornire al resistente le informazioni richieste, ma di non aver ricevuto alcun riscontro alle proprie istanze;

RITENUTA la necessità di accogliere il ricorso dal momento che il resistente non ha integrato il riscontro alle richieste formulate dall´interessato dopo che lo stesso –come dichiarato con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante "– ha fornito elementi ritenuti utili per rinvenire i dati personali che lo riguarderebbero eventualmente conservati; ritenuto, pertanto, di dover ordinare all´impresa Virgilio Napoletano di Castel Volturno di fornire riscontro a tutte le richieste formulate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice citate in premessa entro il 30 marzo 2006, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, in ragione del mancato idoneo riscontro, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina all´impresa Virgilio Napoletano di Castel Volturno di fornire riscontro alle richieste del ricorrente entro il 30 marzo 2006, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli