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Provvedimento del 18 gennaio 2006 [1242952]

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[doc. web n. 1242952]

Provvedimento del 18 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato da Sergio Zaganelli (rappresentato e difeso dall´avv. Giovanni Polizzi, presso il cui studio ha eletto domicilio) nei confronti di Meliorbanca S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Salvatore De Vitis, presso il cui studio ha eletto domicilio) con il quale il ricorrente (a cui, unitamente al sig. Siconolfi, entrambi soci di Zaganelli e Siconolfi s.n.c., l´istituto di credito resistente aveva concesso un finanziamento), nel contestare la liceità del trattamento dei dati che lo riguardano effettuato mediante la notifica tramite ufficiale giudiziario di comunicazioni contenenti alcune diffide di pagamento relative al predetto finanziamento, ha chiesto di interrompere tale modalità di trattamento; considerato, in particolare, che il ricorrente ha sostenuto che tali comunicazioni, essendo state effettuate presso il proprio ufficio e senza l´utilizzo di una busta chiusa, avrebbero leso il proprio diritto alla riservatezza; rilevato che il ricorrente ha chiesto, tra l´altro, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 ottobre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 7 dicembre 2005 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie inviate il 22 e il 28 novembre 2005 con le quali l´istituto di credito resistente ha ritenuto lecite le notifiche effettuate, per mezzo di ufficiale giudiziario, nelle mani del ricorrente e presso l´indirizzo che lo stesso aveva "rilasciato, per la ricezione di comunicazioni relative al rapporto di conto corrente acceso presso" la banca medesima e "collegato al contratto di finanziamento" in questione; rilevato che la banca resistente ha altresì dichiarato che, "dalla consultazione degli elenchi telefonici, sotto il nominativo di Zaganelli Sergio è riportato" il medesimo indirizzo al quale le notifiche sono state fatte; vista l´ulteriore memoria del 29 dicembre 2005 con la quale la resistente ha, tra l´altro, chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO che l´istituto di credito ha però rappresentato, aderendo sostanzialmente alla richiesta di interruzione del ricorrente, che "il sistema delle comunicazioni a mezzo di ufficiale giudiziario (…) è (…) cessato, sin dal mese di giugno 2005" e che "ciò rappresenta di fatto un riscontro alla doglianza lamentata dal sig. Zaganelli";

VISTE le memorie pervenute in data 2 e 29 dicembre 2005 con le quali il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, sostenendo che le comunicazioni in questione avrebbero dovuto essere notificate presso la propria abitazione e che comunque, essendo state notificate al ricorrente sul luogo di lavoro alla presenza di terzi, avrebbero dovuto essere contenute in busta chiusa;

RILEVATO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 del Codice dal momento che l´istituto di credito resistente ha dichiarato di aver già cessato la contestata modalità con la quale ha chiesto ad ufficiali giudiziari di notificare comunicazioni al ricorrente (notifiche peraltro effettuate, direttamente nelle mani del ricorrente, presso il domicilio originariamente indicato dallo stesso per le comunicazioni relative al conto corrente interessato dal finanziamento) ancor prima della presentazione del ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 18 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli