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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1219370]

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[doc. web n. 1219370]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 27 settembre 2005 da XY (in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà sulle due figlie minori), rappresentato e difeso dall´avv. Alfredo Gualtieri presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti dell´Azienda sanitaria n. 6 di Lamezia Terme, con il quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali relativi a sé e alla sue due figlie trattati dalla resistente nell´ambito di alcune relazioni neuro-psicologiche redatte dalla dott.ssa KZ e dal dott. WS (operanti nell´Unità operativa di neurologia della Asl); rilevato che secondo il ricorrente tali dati sarebbero stati trattati in violazione di legge, non avendo lo stesso commissionato alcuna relazione al dott. WS, relazione di cui il ricorrente lamenta anche la comunicazione alla propria ex moglie la quale ne avrebbe fatto uso in un procedimento per l´affidamento delle figlie minori; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 ottobre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 21 novembre 2005 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute il 27 e il 31 ottobre e il 3 novembre 2005 con le quali la resistente, con dichiarazioni dei due medici autori delle relazioni, ha ritenuto lecito il trattamento effettuato su richiesta del ricorrente e con il consenso della sua ex moglie, nonché con la collaborazione del ricorrente medesimo, il quale ha partecipato ad alcune sedute e prodotto diversa documentazione esaminata dai medici in questione; rilevato che secondo la resistente il trattamento sarebbe stato limitato alla redazione delle predette relazioni che sono state comunicate solo ai soggetti interessati;

VISTA la nota pervenuta il 31 ottobre e la memoria inviata il 29 novembre 2005 con le quali il ricorrente lamenta l´illiceità dell´avvenuta consegna delle relazioni alla sua ex moglie e la loro successiva produzione in giudizio da parte di quest´ultima, affermando che tali relazioni, in quanto illecitamente acquisite, non potrebbero essere utilizzate nel giudizio in corso e che i dati in esse contenuti dovrebbero essere pertanto cancellati;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso dal momento che, dalla documentazione disponibile in atti, non risultano profili che facciano ritenere illecito il trattamento effettuato dall´azienda sanitaria resistente, titolare del trattamento, dei dati personali del ricorrente e delle sue due figlie, con riferimento alla redazione e alla successiva consegna ai genitori esercenti la potestà sulle minori in oggetto di copia delle relazioni neuro-psicologiche in questione;

RILEVATO, in particolare, che, dalla medesima documentazione in atti, l´attività diagnostica espletata dai professionisti operanti presso l´unità operativa di neurologia è stata svolta in adempimento dei compiti istituzionali propri della predetta struttura sanitaria, su richiesta dell´odierno ricorrente e con il consenso della ex moglie dello stesso, al fine di indicare quale delle due figure genitoriali fosse più idonea per l´affidamento delle due figlie minori della coppia;

RITENUTO di dover compensare per giusti motivi le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Franco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le fra le parti.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli