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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1219357]

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[doc. web n. 1219357]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 29 luglio 2005, presentato da Alda Mancinelli, rappresentata e difesa dall´avv. Carlo Calvieri presso il cui studio ha eletto domicilio, con il quale la ricorrente, nel contestare una presunta comunicazione a terzi di dati personali che la riguardano relativi ad alcune transazioni bancarie, ha ribadito la richiesta, già formulata con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti di Banca nazionale del lavoro S.p.A., volta a conoscere le modalità del trattamento effettuato e i soggetti "o la specifica fonte" da cui gli stessi sarebbero stati acquisiti da terzi;

RILEVATO che con il ricorso la ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento del danno e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento, sostenendo l´illiceità del trattamento effettuato dalla banca che avrebbe comportato una violazione del cd. segreto bancario, di cui l´interessata avrebbe avuto cognizione nell´ambito di un procedimento pendente presso il Tribunale di Perugia;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, le note del 6 settembre e del 3 novembre 2005 con le quali questa Autorità, rispettivamente, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) ed ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice;

VISTE le note datate 27 settembre e 18 novembre 2005 con le quali la resistente ha risposto alle richieste dell´interessata, illustrando le regole di comportamento previste dalla società per i propri dipendenti, con particolare riguardo all´eventuale divulgazione a terzi di dati, e dichiarando che "sulla base delle regole organizzative sopra menzionate e con gli elementi attualmente a (…) disposizione, non risulta che dipendenti della Banca nazionale del lavoro abbiano comunicato a terzi non legittimati" le informazioni relative all´interessata; constatato che la banca ha altresì affermato che tali informazioni potrebbero essere state portate a conoscenza di terzi per altre vie (formulando al riguardo alcune ipotesi connesse alle ordinarie modalità di circolazione degli assegni);

VISTA la memoria inviata via fax il 17 ottobre 2005, con la quale la ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie richieste, rilevando che a suo avviso l´onere di fornire informazioni dettagliate circa la ritenuta divulgazione dei dati personali che la riguardano spetterebbe all´istituto di credito;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di conoscere le modalità del trattamento, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro al riguardo; rilevato che allo stato degli atti disponibili non risulta comprovata l´asserita comunicazione illecita di dati che sarebbe stata effettuata dalla Banca nazionale del lavoro, risultando peraltro, per espressa dichiarazione di parte ricorrente, che nel procedimento giudiziario in questione non è stato "prodotto alcun documento proveniente direttamente da Bnl";

RILEVATO che deve essere dichiarata inammissibile la richiesta volta a conoscere i soggetti che siano stati "fonte" dell´acquisizione dei dati da parte di terzi, non essendo tale richiesta prevista tra i diritti esercitabili ex artt. 7 e 8 del Codice;

RITENUTO altresì di dover dichiarare inammissibile la richiesta della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dei danni, che può essere avanzata, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

CONSIDERATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere le modalità di trattamento dei dati;

b) dichiara inammissibile le restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli