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Diritto di accesso - Accesso ai dati personali concernenti le chiamate telefoniche - 4 aprile 2001 [1113785]

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[doc. web. n. 1113785]

Diritto di accesso - Accesso ai dati personali concernenti le chiamate telefoniche - 4 aprile 2001

Adesione spontanea del gestore alle richiesta di accesso al traffico telefonico

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 7 marzo 2001, presentato dalla sig.ra Desi Bruno nei confronti di Telecom Italia Italia S.p.A., in relazione alla mancata conferma dell´esistenza di propri dati personali presso tale società e della loro comunicazione, con particolare riferimento a determinati numeri telefonici chiamati;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 2935/15012 dell´8/3/20001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998 , ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso i dati personali richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTE la note di risposta, pervenute via fax a questa Autorità il 13 e il 15 marzo 2001, con le quali Telecom Italia S.p.A. ha comunicato la propria volontà di aderire spontaneamente alle richieste dell´interessata;

CONSIDERATO che l´interessata ha fatto pervenire ulteriori osservazioni e memorie a questa Autorità, con le quali in un primo momento ha sollevato alcune perplessità in relazione alle modalità di adempimento prospettate da Telecom Italia S.p.A., ed ha comunicato poi a questa Autorità che la società aveva aderito spontaneamente alle proprie richieste in quanto presso la sede della stessa gli era "stata fornita la comunicazione in forma intelligibile dei dati richiesti su supporto cartaceo";

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 4 aprile 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli