g-docweb-display Portlet

Modifiche al regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali - Deli...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1098984]

Modifiche al regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
(G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005)

 

Registro delle deliberazioni
Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la propria deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 13 luglio 2000, n. 162, con la quale sono stati adottati i regolamenti nn. 1, 2, e 3/2000 concernenti, rispettivamente, il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante, l´organizzazione e il funzionamento dell´Ufficio, la gestione amministrativa e la contabilità;

RILEVATA la necessità di menzionare nel regolamento n. 1/2000, a completamento del percorso di aggiornamento organizzativo volto a potenziare l´attività dell´Ufficio iniziato nel 2001, in particolare: a) la prevista costituzione di un comitato scientifico; b) alcune formali precisazioni per ciò che riguarda lo svolgimento delle riunioni del collegio e i compiti di coordinamento di dirigenti; c) talune figure organizzative introdotte da tempo nell´Ufficio; d) la possibilità di inserire in futuro nell´Ufficio ulteriori risorse dirigenziali generali, con funzioni e compiti da stabilire con successive determinazioni in relazione alle diverse opportunità organizzative rese possibili dalle previsioni di seguito indicate; e) la possibilità che, parimenti, future determinazioni possano eventualmente istituire articolazioni composte da unità di primo livello;

RITENUTO di dover conseguentemente apportare alcune circoscritte modifiche ed integrazioni al predetto regolamento n. 1/2000, nei termini strettamente necessari alle predette finalità;

RITENUTO superfluo menzionare le eventuali, future unità di dirigenti generali all´interno della tabella allegata al regolamento n. 1/2000 e successivamente modificata, nella quale, a differenza di quanto previsto in passato dal d.P.C.M. 27 giugno 1997 e successive modificazioni, l´unica voce "dirigenza" può racchiudere ora i posti sia di "dirigente", sia di ""dirigente generale"; ritenuto, pertanto, che le unità di dirigente generale che verranno eventualmente introdotte in futuro si intendono ricomprese nel numero di ventisei unità che attualmente compongono la dotazione della dirigenza dell´Ufficio;

VISTI la documentazione e gli atti preparatori alle predette modifiche ed integrazioni regolamentari, anche per quanto riguarda i rapporti intercorsi con oo.ss.;

VISTO l´art. 156 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull´organizzazione e il funzionamento dell´Ufficio;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

DELIBERA:

di apportare al regolamento n. 1/2000 le modifiche e le integrazioni riportate nell´allegato A.


Il segretario generale curerà la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell´art. 156, comma 3, del Codice.


Roma, 26 gennaio 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 


ALLEGATO A
Modifiche al regolamento n. 1/2000 sull´organizzazione e il funzionamento dell´ufficio del Garante per la protezione dei dati personali


Art. 2, comma 1, lett. b)
Nell´articolo 2, comma 1, lett. b), tra le parole: "ai dirigenti" e le parole: "delle unità organizzative" sono inserite le seguenti. "anche generali e".


Art. 5, comma 6
All´art. 5, comma 6, il periodo da: "Il dirigente del" fino a: "riunioni del collegio," è sostituito dal seguente: "Il segretario generale e il dirigente del servizio di segreteria del collegio partecipano alle riunioni del collegio, salvo che sia da questo altrimenti disposto di volta in volta. Il medesimo dirigente svolge di regola le funzioni di segretario,";


Art. 5-
bis
Dopo l´articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis
Il comitato scientifico, costituito con deliberazione del Garante che ne disciplina l´attività e il funzionamento, svolge funzioni consultive e di proposta in collaborazione con il collegio.

Il comitato è composto da personalità indipendenti e competenti nella promozione delle libertà e dei diritti fondamentali e dai componenti e segretari generali cessati dall´incarico.".


Art. 7, comma 1
Nell´articolo 7, comma 1, la parola: "trenta" è sostituita dalla parola: "sessanta".


Art. 7, comma 2, lett. a)
Nell´articolo 7, comma 2, sono inserite nel primo periodo, prima del punto, le parole: "e dei dirigenti anche generali" e alla lettera a), tra le parole: "l´attività dei dirigenti" e: "dei dipartimenti e dei servizi" sono inserite le seguenti: "generali o".


Art. 7, comma 4-bis
Nell´articolo 7, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Il segretario generale può avvalersi di uno o più vice segretari generali, nominati dal Garante su sua proposta. Per la durata dell´incarico e per la nomina si applica il comma 1. ".

Art. 8, comma 2
Nell´articolo 8, comma 2, è aggiunto dopo il punto il seguente periodo: "Con deliberazione del Garante possono essere istituite articolazioni di livello superiore composte da unità organizzative di primo livello.".


Art. 8, comma 5
Nell´articolo 8, comma 5, secondo periodo, tra le parole: "un ufficio di segreteria," e: "la segreteria di sicurezza" "sono inserite le seguenti: "un direttore di gestione, un direttore di supporto,".


Art. 9, comma 1
Nell´articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "graduazione delle funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle parole: "graduazione delle funzioni dirigenziali anche di dirigenti generali".


Art. 9, comma 2
Nell´articolo 9, comma 2, tra le parole: "di primo livello" e le parole: "di regola a personale" sono inserite le seguenti: "e di coordinamento".


Art. 9, comma 4
Nell´articolo 9, comma 4, lettera a), tra le parole: "e i processi che da essi dipendono," e le parole: "curano l´attuazione" sono inserite le seguenti: "svolgono gli altri compiti di coordinamento affidati,".


Art. 11, comma 3
Nell´art. 11, comma 3, le parole : "possono svolgere" sono sostituite dalla seguente: "svolgono".

Scheda

Doc-Web
1098984
Data
26/01/05

Argomenti


Tipologie

Deliberazione