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Provvedimento del 10 dicembre 2003 [1085210]

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[doc. web n. 1085210]

Provvedimento del 10 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

Neopolis S.c.s.r.l.-Onlus;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (relativo ad un sito Internet che pubblicizza prodotti informatici), oltre ad alcune istanze non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il presidente della società resistente ha risposto, con una nota inviata via fax il 5 novembre 2003, sostenendo:

  • di essere il "legale rappresentante e responsabile del trattamento e dell´archiviazione dei dati personali della Neopolis s.c.r.l (..);
  • di non essere in possesso di dichiarazione del ricorrente che "autorizzi il trattamento dei suoi dati personali";
  • di aver provveduto "tempestivamente alla cancellazione" dell´indirizzo e-mail del ricorrente dai propri contatti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

L´ utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996) che è risultato illecito.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso l´impiego di particolari software o reperiti in Internet (modalità indicata dalla resistente nell´informativa rilasciata agli interessati e implicitamente ammessa nel tardivo riscontro del 5 novembre 2003) non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Seppur solo a seguito della presentazione del ricorso, il titolare del trattamento ha fornito un riscontro che deve ritenersi sufficiente in relazione a tutte le richieste dell´interessato, sostenendo anche (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver già cancellato i dati personali relativi all´interessato e indicando il responsabile del trattamento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico di Neopolis S.c.s.r.l.-Onlus, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico di Neopolis S.c.s.r.l.-Onlus, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085210
Data
10/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso