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Reti telematiche e Internet - Consenso ed e-mail promozionali - 1 ottobre 2003 [1082721]

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[doc. web. n. 1082721]

Reti telematiche e Internet - Consenso ed e-mail promozionali - 1 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Massimo Selva

nei confronti di

Ulisse 2000 s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere la loro origine e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota pervenuta il 27 agosto 2003, ha sostenuto:

  • di non detenere alcun dato personale riferito all´interessato;
  • che "le comunicazioni ricevute" dal ricorrente sono state integralmente gestite dalla società russa "ZAO LENINGRADO", la quale a sua volta si è appoggiata ad una società di San Pietroburgo (…) per inviare una comunicazione circolare a diversi utenti del servizio internet italiani, al fine di promuovere le attività russe nel mercato italiano";
  • che la propria attività consiste nel "rappresentare solamente in forma di intermediazione la vendita di alcuni prodotti nel mercato italiano della società "ZAO Leningrado"";
  • di aver "informato la società "ZAO LENINGRADO" (…)" affinché questa contattasse direttamente il ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/199, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

L´ utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono pertanto legittime. Il mancato riscontro a tali richieste, obbligo cui la resistente era tenuta ad ottemperare ai sensi del citato art. 13, giustifica la proposizione del ricorso.

Nel corso del procedimento la resistente ha peraltro fornito riscontro alle richieste dell´interessato, attestando che l´effettivo titolare del trattamento sarebbe una società russa di cui sono stati forniti alcuni estremi identificativi. Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il ricorso deve essere invece accolto con riferimento alla richiesta del ricorrente di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996.

La società Ulisse 2000 s.r.l. dovrà adempiere a tale richiesta comunicando all´interessato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato ai sensi del citato art. 8 della legge n. 675, entro un termine che appare congruo fissare al 15 novembre 2003, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la stessa data.

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, con autonomo provvedimento, l´Autorità instaura un separato procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento dei dati da parte di Ulisse 2000 s.r.l., con particolare riferimento agli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso, nonché per accertare le relazioni esistenti tra Ulisse 2000 s.r.l. e la società "ZAO LENINGRADO", anche alla luce di quanto disposto dall´art. 2, comma 1-ter, della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 50 a carico di Ulisse 2000 s.r.l., stante la necessità di disporre la parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, sia pure dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1196 e ordina alla società Ulisse 2000 s.r.l. di adempiere a tale richiesta del ricorrente nei termini e nei modi di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in relazione alle altre richieste;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro di cui 25,82 per diritti di segreteria l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto, previa parziale compensazione, in misura pari a 50 euro a carico di Ulisse 2000 s.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1° ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli