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Provvedimento del 16 luglio 2003 [1081341]

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[doc. web n. 1081341]

Provvedimento del 16 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Mauro Bigi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Fiditalia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro a due istanze formulate il 3 aprile e il 13 maggio 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto a Fiditalia S.p.A. di conoscere i dati personali che lo riguardano con riferimento ad una segnalazione che tale finanziaria avrebbe effettuato al Consorzio per la tutela del credito (CTC).

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta, rilevando che la mancata risposta alle istanze proposte ai sensi dell´art. 13 gli avrebbe impedito di valutare la fondatezza della segnalazione effettuata; ha, pertanto, chiesto al Garante di ordinare a Fiditalia S.p.A. di attivarsi per far cancellare la segnalazione effettuata al Consorzio per la tutela del credito (CTC), nonché di condannare la resistente al risarcimento del danno e di porre a carico della stessa le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 19 giugno 2003, Fiditalia S.p.A., con nota inviata via fax il 30 giugno 2003, nel dichiarare di aver già fornito un primo riscontro alle richieste dell´interessato (con lettera inviata per raccomandata il 29 maggio 2003 che ha allegato in copia), ha integrato i dati personali relativi all´interessato, rilevando che gli stessi fanno riferimento ad un finanziamento ancora in corso e per il quale si sono verificati numerosi ritardi nei pagamenti. Alla luce di tali ritardi, la società ritiene legittima la comunicazione dei dati dell´interessato alla centrale rischi in questione, nella cui banca dati la posizione dello stesso è qualificata come "finanziamento in corso con rate arretrate", corrispondente, dunque, "alla situazione effettiva del sig. XY".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di alcuni dati personali dell´interessato relativi ad una operazione di finanziamento. Ciò con particolare riferimento alla comunicazione degli stessi alla banca dati di una "centrale rischi" privata.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere i dati personali che lo riguardano. La società resistente ha infatti fornito adeguate indicazioni al riguardo, integrando quelle già fornite il 29 maggio 2003.

Il ricorso è invece inammissibile per quanto riguarda le istanze con le quali l´interessato ha chiesto alla resistente di attivarsi per promuovere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dall´archivio CTC, e per quanto riguarda il richiesto risarcimento del danno.

La prima richiesta (che riguarda peraltro dati che non risultano trattati in difformità dai principi affermati dal Garante con il provvedimento di carattere generale del 31 luglio 2002, allegato in copia alla presente decisione, stante la presenza di numerosi ritardi e di somme tuttora inevase nel rapporto in corso), è stata formulata per la prima volta solo con il ricorso al Garante e non era stata precedentemente avanzata né in alcuna delle richieste ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, né in quella rivolta a CTC.

La richiesta relativa al risarcimento del danno è poi inammissibile potendo essere proposta solo al giudice ordinario, ove ne ricorrano i presupposti.

In ragione del riscontro fornito dalla resistente contestualmente alla presentazione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE DICHIARA:

a) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere i dati personali che lo riguardano;

b) inammissibile il ricorso per quanto attiene alle altre richieste;

c) compensate le spese fra le parti.

Roma, 16 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081341
Data
16/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso