g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi -Il riscontro alle richieste dell'interessato deve essere effettivo- 25 novembre 2002 [1067330]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1067330]

Procedimento relativo ai ricorsi - IL riscontro alle richieste dell´interessato deve essere effettivo - 25 novembre 2002

Allorchè il titolare del trattamento si limiti soltanto a dichiarare la disponibilità a riscontrare le richieste dell´interessato, senza provvedere all´effettiva comunicazione dei dati, il ricorso dev´essere accolto.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

A.R.A. s.r.l.;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, che era rimasto vittima di un sinistro stradale, espone di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico legale redatta dal medico di fiducia della società, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di A.R.A. s.r.l., con particolare riferimento a quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 6 novembre 2002 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con nota anticipata via fax il 14 novembre 2002, sostenendo che:

  • il ricorso sarebbe infondato avendo l´interessato "chiesto solo copia della relazione medico-legale e (...) non la comunicazione di dati" personali in essa contenuti come sarebbe stato, a suo avviso, legittimo ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996;
  • avrebbe già comunicato al ricorrente "tutti i dati personali di cui lo stesso avrebbe potuto richiedere la comunicazione" nella nota inviata in data 2 ottobre 2002 "contenente l´offerta reale" di risarcimento;
  • è comunque disponibile a consentire all´interessato l´accesso e l´estrazione dei dati personali che lo riguardano per il tramite di un medico di fiducia della società medesima di cui ha indicato gli estremi identificativi, che è stato così espressamente "autorizzato, previa richiesta, nelle forme di legge, a consentire l´accesso ai documenti e all´estrazione di copia dei medesimi documenti".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da una società operante nel campo assicurativo e contenuti in una perizia medico legale.

Come più volte rilevato da questa Autorità, rispetto a tali dati può essere legittimamente presentata un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, in virtù della quale ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano. Tale diritto non consente di per sé di ottenere copia integrale degli atti o di altri documenti contenenti tali dati. Quando l´estrazione dei dati ai sensi dell´art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998 risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può tuttavia avvenire anche tramite la modalità dell´esibizione e/o della consegna in copia della documentazione (vedi, ad esempio, Provv. del 28 dicembre 2000 in Bollettino n. 16, pag. 10).

L´odierno ricorso e la previa richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 rilevano ai fini di un valido esercizio del diritto di conoscere i dati personali contenuti nella menzionata perizia. A tale richiesta il titolare del trattamento ha fatto riscontro, dopo la presentazione del ricorso, con una dichiarazione di disponibilità che non si è allo stato concretizzata. La precedente comunicazione inviata all´interessato in data 2 ottobre 2002, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, contiene inoltre solo alcune informazioni relative alla liquidazione del danno, ma non anche un adeguato riscontro alla richiesta dell´interessato di accedere all´insieme dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia.

La società resistente, nel rispetto di quanto disposto dall´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, dovrà comunicare all´interessato i dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia, per il tramite del medico di fiducia già indicato nella nota del 14 novembre 2002 e senza che sia necessaria una nuova richiesta dell´interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 20 febbraio 2003.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina a A.R.A. s.r.l. di comunicare al ricorrente i dati personali che lo riguardano, nei termini di cui in motivazione, entro la data del 20 febbraio 2003, dando conferma dell´adempimento entro la medesima data a questa Autorità.

Roma, 25 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067330
Data
25/11/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso