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Attività giornalistica - Anche le trasmissioni televisive debbono salvaguardare la vita privata e la personalità dei minori - 11 dicembre 2002 [10...

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Attività giornalistica - Anche le trasmissioni televisive debbono salvaguardare la vita privata e la personalità dei minori - 11 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Gli organi di informazione hanno dato ampio risalto alla notizia che un minore è stato intervistato a lungo in merito ad alcune vicende personali e familiari nel corso della trasmissione "Al posto tuo" di Rai Due del 25 e 26 novembre 2002.

L´episodio ha destato particolare attenzione specie in ragione del fatto che sono state utilizzate diverse informazioni di carattere personale relative al minore e alla sua famiglia, trattamento di cui è necessario verificare la conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, con specifico riferimento a quelle dettate a salvaguardia della personalità dei minori.

A tal fine, questa Autorità ha avviato un procedimento amministrativo di controllo in relazione ai profili di propria competenza, richiedendo informazioni alla testata e alla redazione della trasmissione e acquisendo una registrazione delle puntate sopraindicate.

Dagli accertamenti effettuati, e in particolare dalla visione della registrazione, è emerso quanto segue.

Un minore di undici anni ha partecipato alla trasmissione in quanto -sulla base delle dichiarazioni della conduttrice- avrebbe espresso il desiderio di individuare una soluzione per un presunto disagio della madre, dovuto -secondo il minore stesso- alla circostanza che la donna, dopo la separazione dal marito, non sarebbe riuscita ad individuare un´altra persona con cui intraprendere una relazione stabile.

Alla luce delle suddette dichiarazioni, la trasmissione avrebbe tratto spunto dalla "proposta" del minore di far conoscere alla madre un altro uomo, amico del minore medesimo.

In tale contesto, su richiesta del minore che è stato protagonista delle due trasmissioni, sono stati invitati in studio alcuni suoi familiari la zia, la nonna, la sorella e, infine, la madre i cui interventi si sono susseguiti nel corso delle due puntate per discutere sull´opportunità di suddetta "proposta".

Sulla base di quanto risulta dalla documentazione fornita da RAI-Radio televisione italiana S.p.a., la madre del minore aveva autorizzato lo stesso a partecipare alla trasmissione ed aveva acconsentito a prendervi parte con l´intendimento di consentire al figlio di farle una sorpresa per il proprio compleanno.

Nel corso delle puntate sono stati convocati anche altri personaggi coinvolti nella vicenda e, in particolare, l´uomo che il bambino voleva presentare alla madre, nonché quello che la donna frequentava al momento. Circostanza, quest´ultima, nota solo ad alcuni dei presenti e rivelata durante la trasmissione da un familiare dell´interessata, anziché da quest´ultima, la quale, dietro ripetute sollecitazioni, venute anche dalla conduttrice, finiva per confermare tale fatto.

Dalle informazioni ricavate dalle ripetute interviste delle persone ora citate si è composto il quadro personale e sentimentale dei protagonisti della vicenda e, in particolare, della madre del minore.

Nel dibattito sono emersi inoltre delicati episodi della vita degli altri partecipanti. Ciò anche attraverso la divulgazione di informazioni non note a tutti gli invitati e, soprattutto, al minore.

Il tutto si è svolto in uno studio televisivo, in presenza di spettatori e ospiti che hanno partecipato al dibattito su tali vicende, intervenendo anche per esprimere giudizi e fornire suggerimenti sui fatti esposti, ovvero manifestando orientamenti sulle posizioni assunte dai diversi invitati attraverso applausi e altre forme di approvazione o disapprovazione.

Le puntate si sono concluse con la manifestazione, da parte della madre e del figlio, dei rispettivi convincimenti in ordine ad alcune decisioni relative alla propria vita privata.

Nella documentazione inviata, la società concessionaria del servizio pubblico ha evidenziato la circostanza che la partecipazione del minore al programma è avvenuta con il consenso di entrambi i genitori e (agli effetti di quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345) previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

OSSERVA:

La legge 31 dicembre 1996, n. 675 e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (vedi provvedimento del Garante 29 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998, n. 179) dettano alcune norme volte a contemperare i diritti della personalità dei soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati e il diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero.

In particolare l´art. 25 della predetta legge prevede la possibilità di trattare dati personali per il giornalista o per chiunque svolga, anche in modo occasionale, un´attività riconducibile alla manifestazione del pensiero (comma 4 bis del medesimo articolo), purché vengano rispettate alcune garanzie a tutela della sfera privata e della dignità degli interessati che trovano ulteriore specificazione nel citato codice deontologico.

Tra queste garanzie -presenti anche in altre disposizioni speciali di legge o di regolamento come gli artt. 16 e 17 della Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176- ne figurano alcune riconosciute a tutela dei minori, specie se coinvolti in fatti di cronaca, di cui si privilegia la protezione della sfera personale, della vita privata e della personalità rispetto al diritto/dovere del giornalista di rendere conto di accadimenti di pubblico interesse.

In questa prospettiva, l´art. 7 del codice:

a) vieta al giornalista di pubblicare nomi o immagini dei minori coinvolti in fatti di cronaca o di fornire particolari in grado di condurre comunque alla loro identificazione;

b) estende la tutela della personalità del minore in relazione a fatti non previsti dalla legge come reati;

c) impone in ogni caso di considerare il diritto del minore alla riservatezza come "primario" rispetto al diritto di critica e di cronaca, facendo salva la sola eventualità di una diffusione nell´interesse oggettivo del minore in presenza di motivi di rilevante interesse pubblico (circostanza da valutare sotto la responsabilità del giornalista e secondo i principi e limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso").

La speciale tutela ora richiamata trova applicazione anche al caso in esame.

Il trattamento delle informazioni relative al minore e ai suoi rapporti familiari effettuato nel corso delle due puntate non era giustificato dal perseguimento di un interesse oggettivo dello stesso minore (art. 7, comma 3, del codice).

L´intrusione nella sfera privata del minore risulta particolarmente evidente anche dal fatto che il minore attraverso l´indagine svolta dalla conduttrice del programma sulla vita dei vari ospiti- è stato indotto a compiere scelte inerenti alla propria sfera personale e al proprio futuro, nonché reso edotto di fatti concernenti la dimensione strettamente personale di familiari e conoscenti. Ciò, peraltro, senza che sia stato possibile valutare preventivamente se la conoscenza di siffatte circostanze, in quella particolare sede, potesse arrecare un qualche turbamento al minore (si pensi alla notizia diffusa in trasmissione relativa al fatto che la madre frequentava un uomo e alla possibilità che la famiglia potesse in futuro trasferirsi all´estero al seguito di quest´ultimo).

Né vale ad escludere un pregiudizio nei confronti del bambino la circostanza che lo stesso apparisse divertito dalla situazione e, comunque, disponibile a farsi intervistare.

Il minore si è trovato in una condizione che non gli consentiva di determinare appieno gli effetti dei propri comportamenti, liberamente e consapevolmente. Ciò, non solo in ragione dell´età, ma anche del particolare contesto dello studio televisivo, che induceva all´immediatezza e alla spettacolarizzazione dei rapporti interpersonali.

Come si è potuto riscontrare dalla visione delle registrazioni, una serie di fattori -quali le domande della conduttrice, i riflettori, le telecamere, il ruolo attivo del pubblico in sala, i frequenti applausi di quest´ultimo e la percezione di tale dibattito che hanno potuto avere i telespettatori- erano di per sé idonei a condizionare in modo rilevante lo stato emotivo del minore e le sue determinazioni, a prescindere da eventuali suggerimenti o accordi intrapresi prima delle trasmissioni.

Per escludere una violazione delle norme sopra richiamate non spiega peraltro effetti significativi il consenso eventualmente manifestato dai genitori riguardo al particolare trattamento dei dati personali poi effettuato nei riguardi del minore (consenso che, secondo quanto dedotto dalla società, è stato espresso preventivamente mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto dalla competente Direzione provinciale del lavoro e che poteva, inoltre, desumersi dall´accettazione della madre di partecipare al programma televisivo e al dibattito instauratosi con il minore).

Tale ultima considerazione trova fondamento anche nel fatto che, come si evince dalla documentazione allegata dalla società, le informazioni fornite ai genitori del minore all´atto della sottoscrizione del modulo, nonché quelle fornite alla madre prima della sua partecipazione alla trasmissione, non risultano aver reso i genitori pienamente consapevoli delle specifiche caratteristiche del trattamento di dati cui il figlio sarebbe stato poi esposto.

Il giornalista doveva comunque operare un´autonoma valutazione della rispondenza della trasmissione ai predetti presupposti, anche in presenza di una manifestazione positiva di volontà espressa dagli aventi diritto, trovando il citato art. 7 del codice concorrente applicazione rispetto ad un altro articolo del codice che riguarda la diffusione di dati relativi a circostanze o a fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico (art. 5, comma 2).

In particolare, si deve rilevare che il ruolo via via assunto dal minore nel corso delle trasmissioni può avere effetti pregiudizievoli sullo sviluppo della sua personalità all´interno della famiglia.

Quanto ora evidenziato trova conferma, fra l´altro, nella menzionata Carta di Treviso (5 ottobre 1990-25 novembre 1995), le cui disposizioni sono richiamate dal citato art. 7 del codice deontologico. In tale documento si afferma, infatti, che «il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano ledere la sua dignità, né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l´armonico sviluppo della sua personalità e ciò, a prescindere dall´eventuale consenso dei genitori».

Tale principio (operante alla luce dei particolari doveri cui è tenuta la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo) viene affermato anche dal codice di autoregolamentazione tv e minori sottoscritto a Roma il 26 novembre 1997, il quale ha introdotto prescrizioni particolarmente rigorose proprio con riguardo alla partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive, impegnando i responsabili delle stesse al rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la rispettiva età e la loro ingenuità. Ciò anche nella nuova versione dello stesso codice sottoscritta a Roma il 29 novembre 2002, ove sono considerati anche i riflessi negativi di alcune trasmissioni sulla personalità di minori che ne abbiano visione.

Il presente provvedimento non esamina, in assenza di segnalazioni o reclami di interessati, la liceità e correttezza del trattamento delle informazioni relative ad altri partecipanti al programma.

Va in conclusione segnalata alla società la necessità di conformare il trattamento dei dati personali effettuato nel caso di specie e in altre trasmissioni, anche future, alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento, dando comunicazione dello stesso anche al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala a RAI Radio televisione italiana S.p.a. la necessità di conformare il trattamento dei dati personali descritto in premessa ed effettuato in altre trasmissioni, anche future, alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) dispone l´invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 11 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
RODOTÀ

IL RELATORE
RODOTÀ

IL SEGRETARIO GENERALE
BUTTARELLI