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Reti telematiche e Internet - Sistema 'multilevel Mlm' e applicazione della legge sulla privacy - 30 settembre 2002 [1066385]

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[doc web n. 1066385]

Reti telematiche e Internet - Sistema "multilevel Mlm" e applicazione della legge sulla privacy - 30 settembre 2002

Il meccanismo per l´invio sistematico di e-mail - nella specie, il sistema "multilevel Mlm" - attiva per sua natura una comunicazione sistematica di dati personali degli interessati cui si applica la legge n. 675/1996.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Francesco Chiminazzo

nei confronti del

Sig. Giorgio Franchini;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica concernente l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento" e l´origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 13 settembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota del 20 settembre 2002, nel richiamare quanto già dichiarato nella precedente lettera di riscontro, ha sostenuto di:

  • essere "un privato, non un´azienda (…)" e di non occuparsi "di attività promozionali (…)";
  • credere che l´utilizzo di "un indirizzo e-mail reperibile in internet fosse "lecito" in quanto ottenuto da fonte pubblica"
  • di avere ricavato l´indirizzo del ricorrente navigando in Internet attraverso la consultazione casuale di alcuni siti;
  • non avere "alcuna intenzione di inviare (…) altri messaggi (…)";
  • aver "eliminato in modo permanente" dai propri archivi l´indirizzo e-mail del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e l´origine dei dati, nonché ad opporsi al loro trattamento.

Ai sensi dell´art. 3, comma 1, della legge n. 675/1996 "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione…" della medesima legge sulla protezione dei dati personali, "sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione".

Il meccanismo collegato alla e-mail in questione, previsto dal sistema "multilevel Mlm", attiva per sua natura una comunicazione sistematica di dati personali degli interessati. Pertanto il ricorso in oggetto è ammissibile e al trattamento in questione si applica la legge n. 675/1996.

Per quanto riguarda le specifiche istanze avanzate dall´interessato deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere.

La persona che ha agito in qualità di titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, specificando l´origine dei dati, le finalità e le modalità del loro utilizzo e confermando l´avvenuta cancellazione.

Con separato provvedimento dell´Ufficio verrà peraltro instaurato un autonomo procedimento di segnalazione ai sensi dell´art. 31, comma 1, della legge n. 675/1996 rispetto al sistema multilevel Mlm reperibile sul sito internet http://multilevell.supereva.it/.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi in relazione alle specifiche questioni in diritto ed in fatto esaminate.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico del sig. Giorgio Franchini, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066385
Data
30/09/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso