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Procedimento relativo ai ricorsi - Comunicazione di dati relativi ad una carta di credito - 11 settembre 2002 [1066236]

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[doc web n. 1066236]

Procedimento relativo ai ricorsi - Comunicazione di dati relativi ad una carta di credito - 11 settembre 2002

Nel caso in cui il titolare del trattamento fornisca adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, il procedimento innanzi al Garante dev´essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere (caso concernente l´avvenuta comunicazione a terzi, in assenza del consenso dell´interessato, di dati personali relativi ad una carta di credito associata ad un conto corrente, poi prontamente sostituita dall´istituto di credito che l´aveva rilasciata).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Alberto Aldo Vandini rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Cambareri presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca nazionale del lavoro S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la filiale di Modena della Banca nazionale del lavoro, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere le modalità con le quali i dati personali relativi ad una carta di credito associata al citato conto corrente sarebbero stati comunicati a sua insaputa ad una società che fornisce al medesimo interessato un servizio in abbonamento relativo a trasmissioni televisive in digitale (Atena Servizi S.p.A.).

Nel ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha pertanto chiesto a questa Autorità di ordinare al titolare del trattamento "la cessazione del comportamento illegittimo".

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 luglio 2002, Banca nazionale del lavoro S.p.A.-Direzione generale, con nota anticipata via fax il 29 luglio 2002, ha sostenuto che:

  • "sulla base degli accertamenti interni espletati non risulta sia stata effettuata ad Atena Servizi S.p.A. alcuna comunicazione riguardante la carta di credito" in oggetto;
  • quando il ricorrente "ha interessato sulla vicenda la (…) dipendenza di Modena, la carta in questione è stata bloccata e conseguentemente distrutta con successiva emissione di una nuova carta di credito";
  • non può configurarsi nella fattispecie alcuna responsabilità della banca.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto da un istituto bancario con riferimento all´asserita comunicazione illecita a terzi di dati personali relativi ad una carta di credito.

Sulla base del riscontro fornito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La banca ha fornito un idoneo riscontro alla richiesta di cessazione dell´ipotizzato comportamento illegittimo attestando, con dichiarazione della cui veridicità si risponde anche ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), che dagli accertamenti interni espletati non risulta alcuna comunicazione di dati alla Atena Servizi S.p.A. e che non vi è peraltro alcun ulteriore rischio relativo alla circolazione dei medesimi dati, stante la distruzione della carta avvenuta nel frattempo a seguito dell´attivazione dell´interessato e con l´assenso di quest´ultimo.

La presente decisione non pregiudica l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della Atena Servizi S.p.A.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 11 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


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