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Procedimento relativo ai ricorsi - Disponibilità del titolare del trattamento e ricorso al Garante - 23 aprile 2002 [1065100]

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[doc. web. n. 1065100]

Procedimento relativo ai ricorsi - Disponibilità del titolare del trattamento e ricorso al Garante - 23 aprile 2002

La mera disponibilità, manifestata dal titolare del trattamento, ad adempiere alle richieste dell´ìnteressato, non accompagnata dell´effettivo compimento delle conseguenti attività, comporta l´accoglimento del ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (fattispecie nella quale una società finanziaria non ha dato seguito alla dichiarazione di disponibilità a cancellare i dati del ricorrente dalla banca dati di una "centrale rischi" privata).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a XY rappresentata e difesa dall’avv. Furio Artoni

nei confronti di

Linea S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

1. La ricorrente lamenta che Linea S.p.A. non abbia fornito positivo riscontro ad una richiesta, avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva manifestato la propria opposizione al trattamento dei dati svolto dall’indicata società, con particolare riferimento alla comunicazione di informazioni relative alla propria persona, asseritamente inesatte, alla banca dati del Consorzio tutela del credito.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di depennare il proprio nominativo dalla predetta banca dati e sottolineando come il proprio conto corrente bancario fosse "sempre stato capiente".

Con nota in data 21 marzo 2002 questa Autorità, preso atto dell’assenso manifestato dalle parti, comunicava che, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, il termine per la decisione del ricorso era prorogato di 20 giorni.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 marzo 2002, Linea S.p.A., con nota anticipata via fax l’11 aprile 2002, ha sostenuto che:

  • a conferma di quanto già rappresentato all’interessata, le ulteriori verifiche effettuate sulla pratica di finanziamento avrebbero confermato la circostanza "che il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento è stato eseguito irregolarmente, a seguito dei reiterati insoluti RID…";
  • "il ritardo con il quale la cliente ha onorato i propri obblighi di rimborso delle rate mensili ha…legittimamente determinato la segnalazione del nominativo al Consorzio Tutela del Credito";
  • peraltro, "in un’ottica di assoluta disponibilità a valutare globalmente le esigenze della cliente che, pur in modo irregolare e tardivo, ha onorato i propri obblighi" ha comunque accolto la richiesta di cancellazione del nominativo dell’interessata dalla citata banca dati.

L’interessata ha contestato le affermazioni del titolare con fax in data 11 aprile 2002, sottolineando che i pagamenti insoluti non sarebbero addebitabili a proprie responsabilità, atteso che il conto corrente sarebbe stato "perfettamente capiente". Nel ribadire la richiesta di cancellazione del proprio nominativo ha infine chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne l’opposizione al trattamento dei dati personali di una cliente di una società finanziaria, con specifico riferimento alla comunicazione di informazioni, ritenute inesatte, alla banca dati di una centrale rischi privata.

Il ricorso è fondato.

A prescindere dalle controverse modalità di valutazione dell’esistenza e di gestione degli addebiti e dei pagamenti effettuati dalla ricorrente, il trattamento dei dati dell’interessata presso centrali rischi private risulta eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. d)). Ciò con esclusivo riferimento all’inclusione dei dati stessi in banche dati consultabili da terzi per finalità di erogazione di altri crediti, quali l’archivio del CTC (vedi sul punto provv. del 27 dicembre 2001 in Boll. del Garante n. 23, pag. 77 ss.).

Il titolare del trattamento ha manifestato la propria disponibilità a stralciare il nominativo dell’interessata dalla banca dati del CTC nel quale era stato inserito, ma non risulta che alla data odierna abbia già materialmente provveduto agli adempimenti necessari per eliminare le iscrizioni dalla banca dati del predetto Consorzio per la tutela del credito.

Il titolare del trattamento dovrà pertanto dare comunicazione del contenuto del presente provvedimento al predetto Consorzio e assicurare all’interessata ed a questa Autorità, entro un termine che appare congruo fissare al 20 settembre 2002, l’avvenuta eliminazione delle iscrizioni relative all’interessata presenti nella banca dati del Consorzio medesimo.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, sussistono infine giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, e ordina a Linea S.p.A. di provvedere, ove ciò non sia stato già effettuato, agli adempimenti necessari ad eliminare le iscrizioni relative all’interessata presenti nella banca dati del Consorzio per la tutela del credito, nei termini di cui in motivazione;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 23 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rdootà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli