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Procedimento relativo ai ricorsi - Il riscontro all'accesso non deve riguardare solo le tipologie dei dati - 12 giugno 2002 [1064435]

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[doc. web. n. 1064435]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il riscontro all´accesso non deve riguardare solo le tipologie dei dati - 12 giugno 2002

Il titolare del trattamento deve fornire un riscontro completo alla richiesta di accesso dell´interessato, senza limitarsi alla sola elencazione delle tipologie dei dati detenuti, ma comunicando in modo intellegibile tutte le informazioni in suo possesso (fattispecie relative all´accesso ai dati personali, di tipo sanitario e contributivo, detenuti da istituti previdenziali).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla sig.ra XY

nei confronti di

Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta che l´INAIL, sede di Sassari, non abbia fornito riscontro alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, concernenti l´accesso a dati personali detenuti dal predetto Istituto, con particolare riferimento a quelli relativi ad un infortunio in itinere nel quale la medesima era stata coinvolta il 2 aprile 1997.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste chiedendo al Garante di ordinare al titolare del trattamento la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 20 maggio 2002 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l´INAIL, direzione regionale per la Sardegna, ha risposto con fax in data 27 maggio 2002 precisando che:

  • presso la predetta sede INAIL di Sassari sono conservati diversi dati personali relativi all’interessata, di tipo sia anagrafico, sia sanitario (in larga parte formati in occasione degli accertamenti eseguiti da sanitari dell´Istituto medesimo o da specialisti esterni), in relazione all´infortunio subito dalla ricorrente;
  • "in considerazione del numero elevato e della natura dei documenti (certificati medici, relazioni mediche per accertamento postumi, referti su esami specialistici) non è possibile riportare il contenuto della documentazione";
  • pertanto l´Istituto intenderebbe comunicare con "separata nota" all´interessata il grado di mobilità alla stessa riconosciuto.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso, che verte sull´accesso a dati personali di tipo prevalentemente sanitario detenuti da un istituto previdenziale, è fondato.

Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro incompleto alle richieste dell´interessata, limitandosi a precisare l´origine dei dati e fornendo solamente un elenco delle tipologie degli stessi, senza però comunicare in modo intelligibile e completo tutte le informazioni riferite alla ricorrente medesima.

Va invece ribadito che, secondo quanto previsto dall´art. 13 della legge n. 675 e dall´art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998, l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali determina a carico del titolare del trattamento l´obbligo di confermare l´esistenza dei dati richiesti e di comunicarli al richiedente senza ritardo e in forma intelligibile, estrapolandoli, ove necessario, dai documenti nei quali gli stessi sono contenuti.

Ove l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite l´esibizione e/o la consegna (come legittimamente richiesto dalla ricorrente nel caso di specie) di copia della documentazione in oggetto, secondo quanto già precisato da questa Autorità (vedi, fra l´altro, la decisione del 3 maggio 2001 in Bollettino, n. 20, pag. 28).

Va inoltre ricordato che, ai sensi dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675, i dati personali sensibili attinenti allo stato di salute devono essere resi noti "solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare".

Pertanto l´Inail dovrà comunicare alla ricorrente, secondo le modalità sopra indicate, tutti i dati personali alla stessa riferiti (di tipo sia anagrafico, sia amministrativo e sanitario) entro un termine che appare congruo fissare al 31 luglio 2002.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina all’Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di comunicare all´interessata entro il 31 luglio 2002 i dati personali richiesti, secondo le modalità indicate in motivazione, dando conferma a questa Autorità entro la stessa data dell´avvenuto adempimento.


Roma, 12 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli