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Soggetti pubblici - Utilizzo delle informazioni contenute nelle dichiarazioni inviate dall'Aima sulle quote-latte - 10 febbraio 1998 [1055711]

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[doc. web n. 1055711]

Soggetti pubblici - Utilizzo delle informazioni contenute nelle dichiarazioni inviate dall´Aima sulle quote-latte - 10 febbraio 1998

Roma, 10 febbraio 1998

Sen. Nicola Mancino
Presidente del Senato
della Repubblica
Palazzo Madama
Roma



Caro Presidente,

faccio seguito alla Sua richiesta di parere in merito all´utilizzazione da parte dei componenti della Commissione IX (Agricoltura e produzione agroalimentare) delle informazioni personali presenti nelle dichiarazioni inviate dall´AIMA ai sensi dell´art. 1, comma 4-ter, del d. l. n. 118 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1997, recante disposizioni in materia di quote-latte.

Come da Lei ricordato, tale norma obbliga l´AIMA a trasmettere alle competenti commissioni parlamentari copia, su supporto magnetico, delle dichiarazioni relative alle quantità di latte consegnate e commercializzate nei periodi 1995 - 1996 e 1996 - 1997, nonché nelle annate successive, sottoscritte dai produttori e dagli acquirenti.

Come Le è noto, queste dichiarazioni sono necessarie per procedere alla compensazione nazionale delle produzioni di latte ai fini del calcolo del prelievo supplementare, in caso di esubero produttivo rispetto al quantitativo globale stabilito a livello comunitario per l´Italia. L´invio delle stesse dichiarazioni alle competenti commissioni parlamentari è finalizzato a garantire al Parlamento un´adeguata informazione e una vigilanza sulla trasparenza delle procedure.

Al medesimo fine, devono essere comunicate ai Presidenti delle Camere le relazioni della Commissione governativa di indagine in materia, le quali includono, tra l´altro, i modelli anzidetti (v. art. 1, comma 1, del citato d.l. n. 118/1997, convertito nella l. n. 204/1997).

L´interrogativo posto in tema di consultazione e di fruizione dei dati personali contenuti nei predetti documenti va risolto alla luce dei principi stabiliti dalle disposizioni costituzionali in tema di funzioni e di status dei parlamentari e dalla legge n. 675/1996. La tutela della riservatezza dei dati personali non si configura come un limite assoluto, specie in riferimento ad altri diritti o interessi aventi pari o superiore tutela e fatti propri dal legislatore. Il flusso di informazioni nei confronti degli organi parlamentari, anche quando riguarda dati personali, è strumentale al libero esercizio delle funzioni dei singoli componenti della Camera e del Senato, garantite - come ben noto - da puntuali norme costituzionali (artt. 67 e 68, comma 1, della Costituzione).

Le presenza di precise disposizioni costituzionali induce a ritenere che, riguardo ai dati dei quali è prevista la trasmissione al Parlamento, una limitazione all´accesso e alla duplicazione da parte dei parlamentari sia ammissibile solo in presenza di precise previsioni legislative a tutela dei segreti. Analoga considerazione va formulata per quanto concerne l´eventuale diffusione dei dati anche individuali, che può peraltro derivare dalla stessa pubblicazione dei resoconti delle sedute o di altri atti parlamentari. Il citato art. 1, comma 4-ter, oltre ad investire la commissione parlamentare di un potere conoscitivo, ha legittimato i parlamentari ad accedere ai dati personali contenuti nei documenti forniti dall´AIMA. Al tempo stesso, non avendo il legislatore dichiarato l´esistenza di un limite alla loro utilizzabilità da parte dei parlamentari nello svolgimento delle loro funzioni, quest´ultima non può che essere libera, salva la sola ipotetica valutazione della correttezza da parte degli organi camerali nell´esercizio delle prerogative parlamentari.

Le predette considerazioni valgono anche con riferimento al quesito relativo al trattamento dei dati personali contenuti nelle relazioni al Parlamento predisposte dalla Commissione governativa di indagine sulle quote latte. La scelta di inserire in alcuni testi normativi determinate clausole sulla trasmissione dei documenti alle Camere, senza previsione di particolari vincoli di riservatezza o di segretezza per l´utilizzo dei documenti medesimi e delle informazioni personali in essi contenute (come solitamente avviene quando vengono istituite commissioni d´inchiesta), implica un regime di piena conoscibilità e di pubblicità dei dati in ambito parlamentare, regime chiaramente connesso all´esercizio dei diritti inerenti alle funzioni dei singoli parlamentari.

Spetta, in conclusione, al legislatore valutare attentamente, alla luce dei concorrenti principi costituzionali garantiti dalla legge n. 675/1996, quando sia necessario adottare particolari accorgimenti e misure volte a garantire comunque il diritto alla riservatezza degli individui anche rispetto alle prerogative e alle libertà dei componenti del Parlamento.

Resto comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento della materia e Le invio i miei più cordiali saluti.


STEFANO RODOTÀ

Scheda

Doc-Web
1055711
Data
10/02/98

Tipologie

Parere del Garante