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Soggetti pubblici - Pubblicità degli atti della Commissione ministeriale sulle quote-latte - 10 febbraio 1998 [1055705]

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[doc. web n. 1055705]

Soggetti pubblici - Pubblicità degli atti della Commissione ministeriale sulle quote-latte - 10 febbraio 1998

Con le due note che seguono, il Garante affronta il tema della pubblicità degli atti della Commissione ministeriale sulle quote-latte nonché delle dichiarazioni che l´AIMA ha trasmesso, in materia, al Parlamento. Il Garante ha da un lato osservato che la normativa attuale non permette al Ministero per le politiche agricole di provvedere all´autonoma pubblicazione degli atti. Dall´altro, il Garante ha rilevato che una volta pervenuti determinati atti al Parlamento, i singoli parlamentari, per effetto delle prerogative garantite da norme costituzionali, hanno pieno diritto ad accedervi.

Roma, 10 febbraio 1998

Ministero per le politiche agricole
Gabinetto del Ministro
Roma


OGGETTO: Commissione per l´esame dei contratti di circolazione delle quote latte

Art. 2, comma 2, d.l. 1 dicembre 1997, n. 411, conv., con mod., con l. 27 gennaio 1998, n. 5. Pubblicità della relazione conclusiva.

Con nota n. 30314/1060 del 19 gennaio u.s., codesto Ministero ha chiesto il parere del Garante in ordine alla possibilità di pubblicare la relazione conclusiva predisposta dalla commissione ministeriale per l´esame dei contratti di circolazione delle quote latte. Ciò in quanto la relazione indica, anche negli allegati, le denominazioni e i titolari delle imprese nei cui confronti sono state rilevate anomalie o irregolarità, nonché i nominativi degli agenti e degli ufficiali che hanno curato gli accertamenti.

In materia di quote latte il Garante ha rilevato che i modelli L1 relativi ai periodi 1995-1996 e successivi sono oggetto di trasparenza all´interno del Parlamento, e le considerazioni formulate nella nota che si allega possono operare anche nel caso di specie, sebbene la relazione della commissione e i relativi allegati siano stati trasmessi al Parlamento senza una precisa base normativa.

Tale trasmissione appare infatti compatibile con l´art. 27, comma 2, della legge n. 675/1996, secondo cui le pubbliche amministrazioni possono comunicare tra loro determinati dati personali qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento oppure, in via residuale, risultino comunque necessarie per lo svolgimento di funzioni istituzionali da precisarsi in una comunicazione da inviare al Garante. E sebbene manchi un riferimento a tale disposizione, la nota del 19 gennaio u.s. può essere considerata, sul piano sostanziale, come una comunicazione ai sensi del medesimo art. 27, comma 2. La trasmissione degli atti al Parlamento apre la possibilità di una lecita conoscibilità dei dati attraverso il circuito parlamentare, ma, di per sé stessa, non legittima il Ministero a divulgare i dati autonomamente.

La legge n. 675 non preclude, in linea di principio, la pubblicazione di questo genere di atti, ma presuppone l´esistenza di una puntuale disposizione che formalizzi il perseguimento delle funzioni istituzionali alle quali è collegata la pubblicazione. Più precisamente, l´art. 27 della legge n. 675/1996 stabilisce che la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa solo quando sia prevista da norme di legge o di regolamento.

Queste norme non figurano nel d.l. n. 411/1997 o in altri atti normativi, e non permettono al Ministero, allo stato, di pubblicare autonomamente le parti della relazione che contengono riferimenti a soggetti individuati o individuabili.

Peraltro, come segnalato da codesto Ufficio, la relazione è stata già trasmessa anche alla Procura generale della Corte dei conti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, potendosi in essa rinvenire ipotesi di reato, e la circostanza induce ad una particolare cautela riguardo alla diffusione. Tutto ciò non esclude la possibilità di un accesso ai dati contenuti nella relazione da parte degli interessati ovvero, in base alla legge n. 241/1990, da parte di chi abbia un interesse giuridicamente rilevante e concreto.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
1055705
Data
10/02/98

Tipologie

Parere del Garante