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Trasferimento di dati all'estero - Richiesta di autorizzazione - 17 dicembre 1997

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[doc. web n. 1055568]

Trasferimento di dati all´estero - Richiesta di autorizzazione - 17 dicembre 1997

Il consorzio in indirizzo ha chiesto di essere autorizzato al trasferimento dei dati all´estero. Il Garante, esprimendo dubbi sulla necessità di richiedere l´autorizzazione, ha illustrato la portata dell´articolo 28 della legge n. 675/96 disciplinante il trasferimento dei dati all´estero.


Roma 17 dicembre 1997


Spett.le CODEST
Via della Ferrovia
33050 Pavia di Udine (UD)


OGGETTO: Trasferimento di dati all´estero richiesta di autorizzazione ai sensi dell´art. 28 della legge n. 675/1996

Con nota del 5 dicembre u.s., codesto consorzio ha chiesto di essere autorizzato a trasferire verso la Federazione russa alcuni dati personali relativi ai propri dipendenti, ai sensi dell´art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

A tale proposito, si fa presente che il trasferimento di dati all´estero è consentito, di regola, quando l´ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati garantisce un livello adeguato di tutela delle persone.

Tale livello deve essere peraltro di grado pari a quello assicurato dall´ordinamento italiano qualora i dati che si intendono trasferire siano idonei a rivelare l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale (articolo 22 della legge n. 675/1996), ovvero siano idonei a rivelare l´esistenza dei provvedimenti di cui all´art. 686 del codice di procedura penale (articolo 24 della legge n. 675/1996).

In via eccezionale, il trasferimento è consentito se ricorre almeno uno dei casi previsti dalle lettere da a) ad f) del comma 4 dell´articolo 28 della legge n. 675/1996 (ad esempio, laddove l´interessato abbia espresso il proprio consenso al trasferimento, oppure quando il trasferimento medesimo risulti necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui sia parte l´interessato). In questi stessi casi, quindi, non occorre richiedere l´autorizzazione a questa Autorità, né attendere il termine di quindici o venti giorni previsto dall´art. 28, comma 2 della legge n. 675/1996.

Si invita pertanto codesto consorzio a rivalutare l´effettiva necessità di un´autorizzazione, verificando, in particolare, la possibilità di richiedere ai lavoratori interessati il relativo consenso.

Nel caso in cui si appuri che non si può prescindere da una richiesta di autorizzazione, si dovrà precisare quali specifiche garanzie per la tutela dei soggetti interessati si intendano adottare, anche sul piano contrattuale, avendo particolare riguardo alla legislazione in vigore nei Paesi destinatari, alla natura dei trattamenti previsti all´estero, alle relative finalità, alla tipologia di dati e alle misure di sicurezza.

Codesto consorzio dovrà inoltre comunicare a questa Autorità una lista completa dei documenti che s´intende trasferire verso la Federazione russa, specificando se essi contengano o meno dati di natura sensibile o attinenti a provvedimenti giudiziari (articoli 22 e 24 della legge n. 675/1996 ).

IL PRESIDENTE