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Soggetti pubblici - Costituzione di una banca dati relativa all'immigrazione extracomunitaria in ambito provinciale - 4 dicembre 1997

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[doc. web n. 1055408]

Soggetti pubblici - Costituzione di una banca dati relativa all´immigrazione extracomunitaria in ambito provinciale - 4 dicembre 1997 

In risposta ad un quesito posto dalla Prefettura di Prato, il Garante ha illustrato le disposizioni di cui all´art. 27 della legge 675/96, concernenti il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.


Roma, 4 dicembre 1997

Al Prefetto di
Prato
e, p. c.
Al Ministro dell´Interno
Gabinetto
Roma



OGGETTO: Costituzione di una banca dati relativa all´immigrazione extracomunitaria in ambito provinciale

La S.V. ha chiesto un parere di questa Autorità in ordine al progetto di istituzione di una banca di dati personali relativa agli immigrati extracomunitari nella provincia di Prato, che dovrebbe essere accessibile ad alcuni enti pubblici e ad organizzazioni di categoria, anche mediante una graduazione dei livelli di accesso.

La S.V. ha allegato un fac-simile della scheda informativa che dovrebbe riguardare ciascun immigrato, dalla quale si evince che alcuni dati (nazionalità; luogo di nascita), specie in ragione del loro inserimento in uno specifico contesto che riguarderebbe solo l´immigrazione extracomunitaria, risulterebbero di natura sensibile in quanto idonei a rivelare l´origine razziale o etnica degli interessati, anche attraverso il collegamento con altri dati in possesso dello stesso titolare o di terzi.

Al riguardo, occorre far presente che la legge n. 675/1996 disciplina il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici nell´ambito dell´articolo 27, mentre il trattamento dei dati sensibili è regolato dall´articolo 22, comma 3.

Quest´ultima norma prevede che il trattamento dei dati sensibili da parte della pubblica amministrazione è lecito solo se è autorizzato da una disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Ciò premesso, nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili oggetto della richiesta di parere abbia avuto inizio prima dell´8 maggio 1997 - data di entrata in vigore della legge n. 675/1996 - può applicarsi una disposizione transitoria (art. 41, comma 5, legge n. 675/1996) che permette ai soggetti pubblici di proseguire fino al 7 maggio 1998 i trattamenti in atto anche in assenza di una specifica legge, comunicando tale circostanza al Garante. Si precisa che tale norma transitoria può essere correttamente applicata anche nel caso di inserimento di nuovi dati in un archivio già esistente alla data dell´8 maggio 1997, oppure nel caso di utilizzazione (ai fini dell´istituzione dell´archivio) dei dati che la Prefettura ha raccolto in precedenza per altre finalità.

Nel caso in cui il trattamento sia iniziato dopo l´8 maggio 1997, occorre necessariamente intervenire sulle fonti che disciplinano l´attività del Ministero dell´Interno a livello centrale e periferico, regolando con norme di rango legislativo le caratteristiche dei vari tipi di archivi relativi agli immigrati, compreso quello al quale si riferisce il parere. A tal fine potrebbe essere utilizzato lo strumento del decreto legislativo in attuazione della legge delega 31 dicembre 1996, n. 676, oppure potrebbero essere introdotte apposite disposizioni nel disegno di legge concernente la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Atto Senato 2898), già approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 1997 e attualmente all´esame della Commissione affari costituzionali del Senato. Si ritiene opportuno rappresentare alla S.V. che, anche la raccolta di dati relativi agli immigrati, qualora il trattamento dei dati sia iniziato dopo l´8 maggio 1997, potrebbe essere intrapresa comunque nelle more dell´emanazione delle predette norme legislative, omettendo di indicare le generalità degli interessati nelle schede informative da utilizzare per la rilevazione. Ciò permetterebbe di poter acquisire egualmente gli elementi conoscitivi utili per uno studio analitico del fenomeno "immigrazione" e dei suoi riflessi sul tessuto economico e sociale.

Questa Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore contributo utile alla piena e corretta applicazione della legge n. 675/1996 e per ogni iniziativa che codesta Amministrazione riterrà di adottare in materia.

IL PRESIDENTE