g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 5 novembre 2003 [1054626]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1054626]

Provvedimento del 5 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata in data 14 luglio 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, relativi ad alcune operazioni di finanziamento, dalla banca dati di tale società.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 16 settembre 2003, la società resistente, con nota trasmessa via fax il 9 ottobre 2003, in riferimento alle posizioni evidenziate nel report datato 23 giugno 2003 già messo a disposizione dell´interessato a seguito di una precedente istanza di accesso, ha sostenuto che:

  • i dati personali riportati nella banca dati della società con riferimento all´odierno ricorrente costituiscono "segnalazioni tutte positive che evidenziano un´assoluta regolarità nei pagamenti delle rate da parte del sig. XY";
  • le posizioni nn. 3, 6 e 7 "non sono più presenti da diverso tempo nella banca dati di Crif medesima" per asserita "decorrenza dei termini di conservazione";
  • "le segnalazioni di cui ai nn. 1), 2) e 4) sono tuttora oggetto di trattamento in quanto la finalità di referenza creditizia (…) appare ancora sussistere sino al compiuto decorso di un (…) quinquennio in ossequio al principio di proporzionalità dell´attività di trattamento di cui all´art. 9, comma 1, lett. e), L. 675/96";
  • la "posizione avente ad oggetto una carta di credito rateale concessa al ricorrente da parte di Bipielle Ducato Spa (n. 5) trattandosi di posizione ancora aperta e che si concluderà nell´ottobre 2005" non può essere cancellata.

Con memoria inviata in data 14 ottobre 2003 il ricorrente ha affermato di aver preso atto della cancellazione delle posizioni nn. 3, 6 e 7 del citato report, ma ha insistito nella propria richiesta di cancellazione delle posizioni nn. 1, 2 e 4. Quanto alla posizione n. 5, il ricorrente, pur avendo comunicato che la carta, essendo stata distrutta, "non sarebbe più utilizzabile in alcun modo", ha preso atto del riscontro fornito dal titolare del trattamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali svolto da una c.d. "centrali rischi" privata che svolge attività di referenza creditizia.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di cancellazione delle posizioni nn. 3, 6 e 7 del report, avendo al riguardo la resistente fornito adeguato riscontro. Crif S.p.A. ha infatti affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") che tali posizioni sono già state cancellate dalla propria banca dati.

In ordine alla richiesta di cancellazione della posizione n. 5 del report, il ricorso è infondato. Dalla documentazione in atti è emerso che il trattamento dei dati in questione è allo stato lecito in relazione ad un rapporto contrattuale che non ha ancora esaurito i suoi effetti.

In ordine alla richiesta di cancellazione delle posizioni nn. 1, 2 e 4 del report, il ricorso è invece fondato e deve essere accolto.

Tali posizioni contengono dati personali relativi a rapporti di finanziamento già estinti (rispettivamente il 28 marzo 2002, il 4 aprile 2000 e il 6 settembre 1999) nel corso dei quali non si era verificato alcun ritardo o contestazione nei pagamenti.

A prescindere della mancanza di specifiche annotazioni "negative" per il ricorrente, l´ulteriore diffusione in rete a banche e a società finanziarie dei dati in questione, riferiti a posizioni estinte da tempo, non risulta basata su un idoneo presupposto del trattamento ai sensi dell´art. 20 della legge n. 675/1996 e risulta altresì eccedente rispetto alle finalità originarie per le quali i dati furono raccolti e trattati, in violazione di quanto stabilito dall´art. 9 della legge n. 675/1996.

In parziale accoglimento del ricorso va quindi disposta, quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato" (art. 29, comma 4, legge n. 675), la cancellazione dei dati che si riferiscono ai rapporti di finanziamento di cui alle posizioni nn. 1, 2 e 4 entro la data del 10 dicembre 2003.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di cui alle posizioni nn. 3, 6 e 7 del report Crif del 23 gennaio 2003;

b) dichiara infondato il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di cancellazione della posizione n. 5 di cui al medesimo report Crif;

c) accoglie parzialmente il ricorso limitatamente ai dati di cui alle posizioni nn. 1, 2 e 4 del report Crif e ordina alla resistente, ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, la cancellazione dalla banca dati accessibili ai terzi dei dati personali del ricorrente contenuti nelle medesime posizioni, entro la data del 10 dicembre 2003, dando conferma a questa Autorità entro lo stesso termine dell´avvenuto adempimento.

 

Roma, 5 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

Il RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1054626
Data
05/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso