g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 12 marzo 2003 [1053883]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1053883]

Provvedimento del 12 marzo 2003

L´interessato non può rivolgersi al Garante per conoscere le ragioni che hanno indotto una banca a rifiutargli l´erogazione di un mutuo, non potendo tale pretesa configurarsi come esercizio di uno dei diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY e ZY

nei confronti di

Banca 121 Promozione finanziaria S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

I ricorrenti, che si erano rivolti alla Banca 121 Promozione finanziaria S.p.A. per ottenere l´erogazione di un mutuo, affermano che tale istituto non avrebbe fornito riscontro ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale avevano chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che li riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l´origine. Gli interessati avevano altresì chiesto di conoscere le ragioni del rifiuto dell´erogazione del mutuo, nonché di attivarsi per l´immediata cancellazione dei dati dalle "centrali rischi" private cui fossero stati comunicati, essendo trascorso il tempo di conservazione indicato nel provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, i ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste sottolineando che il rifiuto "inspiegabile" della richiesta di mutuo avrebbe arrecato loro notevoli danni "sia sul piano morale che finanziario non avendo potuto far fronte agli impegni presi" e facendo presente di non essere mai stati "cattivi pagatori", avendo regolarmente estinto un mutuo in precedenza acceso con un altro istituto di credito.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 14 febbraio 2003, il titolare del trattamento, con nota inviata via fax il 25 febbraio 2003, ha sostenuto che:

  • "i dati oggetto di trattamento sono quelli acquisiti al momento della (…) sottoscrizione della richiesta di mutuo, ovvero dati anagrafici, professione, indirizzo e ogni altro dato finalizzato all´istruzione della pratica";
  • tali dati sono stati trattati in conformità alla legge ed al consenso prestato dai ricorrenti all´atto della domanda di mutuo;
  • tali dati "saranno oggetto di immediata cancellazione", come da richiesta dei ricorrenti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali degli interessati da parte di un istituto di credito in relazione ad una richiesta di mutuo da questo rifiutata.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/98 in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati e di avere conferma dell´esistenza degli stessi, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un sufficiente riscontro.

Va parimenti dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda la richiesta degli interessati di conoscere in modo intelligibile i dati personali detenuti dal titolare del trattamento. Va però rilevato che la banca avrebbe dovuto riscontrare tale richiesta fornendo l´elenco dettagliato e completo dei dati stessi, senza limitarsi ad una generica e incompleta elencazione delle sole categorie degli stessi. Ciò per permettere agli interessati di verificare i dati prima che gli stessi fossero oggetto "di immediata cancellazione", come affermato dalla Banca 121 Promozione finanziaria S.p.A. nella nota del 25/2/2003 con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

Il ricorso deve essere invece accolto per quanto riguarda la richiesta rivolta alla banca di attivarsi nei confronti delle c.d. "centrali rischi" per chiedere la cancellazione delle segnalazioni relative agli interessati. In ordine a tale richiesta il titolare del trattamento non ha infatti fornito alcun riscontro.

Al riguardo, in base al principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, la mancata attivazione di Banca 121 Promozione finanziaria S.p.A., presso le "centrali rischi" cui i dati dei ricorrenti sono stati comunicati, ai fini della cancellazione delle informazioni relative al rifiuto, risalente al settembre 2002, di una richiesta di mutuo, non appare giustificata in considerazione del periodo di tempo già trascorso, nonché del fatto che il rapporto non si è instaurato e che indicazioni di tale genere sono suscettibili di ingenerare una valutazione negativa sugli interessati in altre banche e società finanziarie operanti nel settore e che consultino le "centrali rischi". Ciò in relazione a quanto rilevato nel provvedimento generale in tema di c.d. "centrali rischi" private adottato da questa Autorità il 31 luglio 2002 consultabile sul sito internet www.garanteprivacy.it (i cui principi sono da intendersi richiamati come parte integrante della presente decisione).

Banca 121 Promozione finanziaria S.p.A. dovrà pertanto, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, attivarsi per far disporre la cancellazione delle informazioni relative al rifiuto del mutuo dalle "centrali rischi" cui tali informazioni siano state comunicate dallo stesso titolare del trattamento, dando comunicazione di tale adempimento, entro la stessa data, a questa Autorità e agli interessati.

Il ricorso è infine inammissibile per la parte relativa alla richiesta di conoscere le motivazioni del rifiuto dell´erogazione del mutuo, non configurandosi tale richiesta come esercizio di alcuno dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, i soli per i quali possa essere proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della predetta legge.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, di avere conferma della loro esistenza e di accedere agli stessi;

b) accoglie il ricorso, nei termini e secondo le modalità indicate in motivazione, per quanto riguarda la richiesta rivolta al titolare di attivarsi per la cancellazione delle segnalazioni relative ai ricorrenti riportate negli archivi delle c.d. "centrali rischi";

c) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere le motivazioni del rifiuto del mutuo in questione.

 

Roma, 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli