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Procedimento relativo ai ricorsi - Rispetto dei principi di proporzionalità e di non eccedenza nel trattamento dei dati - 30 giugno 2004 [1040836]

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[doc web n. 1040836]

Procedimento relativo ai ricorsi - Rispetto dei principi di proporzionalità e di non eccedenza nel trattamento dei dati - 30  giugno 2004 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Enzo Danzi, rappresentato e difeso dall´avv. Gabriele Gianese e dal dott. Luca Di Martino presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli   7 8 e  145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

L´interessato afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un´istanza formulata il 26 febbraio 2004 ai sensi degli artt. 7 e  8del Codice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dai relativi archivi di alcuni dati che lo riguardano (posizioni da 1 a 4 del report Crif del 18 febbraio 2004), nonché l´attestazione che tale operazione venisse portata a conoscenza di coloro cui i dati erano stati comunicati o diffusi. L´interessato aveva inoltre chiesto di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 145del Codice, il ricorrente ha ribadito le richieste volte ad ottenere la cancellazione dei dati, l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati, nonché l´indicazione dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, presentando altresì nuove richieste volte a conoscere l´origine dei dati, nonché le modalità e le finalità del trattamento. In particolare il ricorrente ha sostenuto che la raccolta e la conservazione dei dati che lo riguardano da parte di Crif S.p.A. non sarebbe lecita in quanto, non avendo la predetta società rilasciato all´interessato la prescritta informativa sul trattamento dei dati personali, il consenso dallo stesso prestato sarebbe da ritenere invalido. Il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato ai sensi dell´art. 149 del Codice da questa Autorità in data 1° aprile 2004, Crif S.p.A., con fax inviato il 29 aprile 2004, nel precisare che la segnalazione relativa ad una richiesta di prestito personale rivolta a Clarima S.p.A. il 14 ottobre 2003 è stata cancellata, ha sostenuto che il trattamento degli ulteriori dati relativi al ricorrente presenti nel sistema di referenza creditizia sarebbe effettuato "nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dall´articolo 11, comma 1, lett. e) del d.lg. 196/03 ed anche in eventuale applicazione dei criteri guida temporali indicati dall´Autorità Garante nel Provvedimento Generale in materia di centrali rischi private del 31.07.02".

I dati sono infatti riferiti ad un prestito finalizzato erogato da Sava S.p.A. il 7 gennaio 2002, tuttora in corso (con scadenza naturale al 6 gennaio 2006), senza alcuna segnalazione di insolvenze, nonché ad una richiesta di prestito personale rivolta a Clarima S.p.A. il 27 novembre 2003 per la quale non erano ancora decorsi i sei mesi di conservazione. La resistente ritiene inoltre di essere legittimata a trattare i dati dei soggetti censiti in virtù del consenso al trattamento raccolto per conto di Crif S.p.A. dagli enti aderenti alla centrale rischi, dopo il rilascio di idonea informativa.

Crif S.p.A., nel riscontrare le ulteriori richieste dell´interessato, ha altresì precisato che le categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati "sono rappresentate, ad oggi, da banche, società finanziarie, società di telecomunicazioni aderenti al sistema di referenza creditizia di Crif"; infine, ha fornito alcune indicazioni in ordine all´origine dei dati (menzionando all´interno di ogni singola posizione "l´ente che ha consultato la banca dati e che ha a sua volta contribuito la stessa"), alle finalità ("prevenzione e controllo del rischio di insolvenza oltre che referenza creditizia"), nonché alle modalità del trattamento dei dati ("automatizzate e cartacee").

Con memoria inviata via fax il 4 maggio 2004 il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto ed ha ribadito le proprie richieste.

Con note inviate via fax l´11 e il 17 giugno 2004, successivamente all´intervenuta proroga del termine per la decisione sul ricorso, Crif S.p.A. ha comunicato che anche la posizione relativa alla richiesta di finanziamento rivolta a Clarima S.p.A. il 27 novembre 2003 "non è più attualmente censita nella banca dati di CRIF, essendo stata cancellata per decorrenza dei tempi di conservazione". Crif S.p.A. ha anche precisato che le posizioni attualmente censite in relazione al ricorrente fanno riferimento al citato finanziamento erogato da Sava S.p.A., nonché ad un finanziamento erogato da San Paolo Imi S.p.A. il 27 febbraio 2003, ancora in corso (con scadenza naturale al 27 febbraio 2008), senza alcuna segnalazione di insolvenze.

Con note anticipate via fax il 1° giugno 2004 ed il 15 giugno 2004 Sava S.p.A. e San Paolo Imi S.p.A., in risposta a formali istanze avanzate da questa Autorità ai sensi degli artt.  150, comma 2 e  157 del Codice, hanno fornito copia dell´informativa e del relativo consenso al trattamento dei dati personali a suo tempo manifestato dal ricorrente nei loro confronti in relazione ai predetti finanziamenti; ciò, anche in riferimento alla comunicazione dei dati ad enti di tutela del credito.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da una c.d. "centrale rischi" privata.

In ordine alle richieste volte a conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento (alle quali sono stati comunque forniti sufficienti riscontri) il ricorso è inammissibile, essendo state tali istanze formulate per la prima volta solo in sede di ricorso, anziché nell´interpello preventivo ex art. 8 del Codice inoltrato al titolare del trattamento.

In ordine alla richiesta di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice. Sul punto la resistente ha fornito adeguato riscontro chiarendo che a tali categorie appartengono banche, finanziarie, società di telecomunicazioni aderenti al sistema di referenza creditizia di Crif S.p.A..

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti al prestito finalizzato concesso da Sava S.p.A. il 7 gennaio 2002 e al prestito personale erogato da San Paolo Imi S.p.A. il 27 febbraio 2003, il ricorso è infondato. Dalla documentazione in atti non risultano infatti elementi che facciano ritenere illecito il trattamento di tali dati in relazione alle specifiche istanze del ricorrente, trattandosi di rapporti contrattuali in corso che non recano segnalazioni di ritardi o di contestazione nei pagamenti. Pertanto, la divulgazione in rete a banche e a società finanziarie di tali dati non risulta allo stato eccedente rispetto alle finalità originarie per le quali i dati furono raccolti e trattati (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice). Inoltre, dalla documentazione in atti non è emerso che Crif S.p.A. abbia raccolto e comunicato i dati dell´interessato in modo illecito, avendo il ricorrente manifestato nei confronti della stessa il proprio consenso informato (risultando piuttosto, dagli atti forniti da Sava S.p.A. e San Paolo Imi S.p.A., che il ricorrente ha acconsentito alla comunicazione dei dati personali alle banche dati delle c.d. "centrali rischi" private).

In ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati che riguardano il ricorrente, Crif S.p.A., nel corso del procedimento, ha dichiarato di non detenere più ulteriori informazioni riferite al ricorrente, oltre quelle riferite ai due finanziamenti sopra citati. In ragione di tale dichiarazione, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine a tale profilo.

Parimenti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta attestazione che l´operazione di cancellazione sia portata a conoscenza dei soggetti cui i dati sono stati comunicati. Come emerso dai riscontri forniti da Crif S.p.A. anche in altri analoghi procedimenti, risulta che gli enti aderenti alla predetta "centrali rischi" privata sono in grado di visualizzare "in tempo reale" tutti i dati detenuti in relazione ai soggetti censiti e sono, in tal modo, messi a conoscenza dell´eventuale intervenuta rimozione di alcuna o di tutte le informazioni dalla banca dati stessa.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare è posto a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 100, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto  art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, nonché le finalità e le modalità del trattamento;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi ai finanziamenti concessi da Sava S.p.A. e San Paolo Imi S.p.A., rispettivamente il 7 gennaio 2002 e il 27 febbraio 2003;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai restanti profili;

d) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 100 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 30 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli