g-docweb-display Portlet

Istituti di credito - Centrale rischi privata che non detiene dati dell'interessato - 10 giugno 2004 [1040079]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1040079]

Istituti di credito - Centrale rischi privata che non detiene dati dell´interessato

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione di dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice, in vigore dal 1° gennaio 2004) con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. di cancellare i dati personali che lo riguardano quale "cattivo pagatore" e soggetto protestato, avendo inoltrato un´istanza di riabilitazione il 14 ottobre 2003 alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma-Ufficio registro dei protesti.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione.

All´invito ad aderire ai sensi dell´art. 149 del Codice, formulato da questa Autorità in data 19 aprile 2004, Crif S.p.A. ha risposto con fax inviato il 12 maggio 2004, dichiarando che:

  • "il nominativo del ricorrente non risulta attualmente censito in alcuna banca dati gestita da Crif S.p.A.";
  • le informazioni relative ai protesti sono invece elaborate e comunicate ai propri aderenti da Cribis S.p.A., "società collegata a Crif S.p.A." la quale acquisisce tali dati "attraverso un collegamento telematico e diretto alla banca dati di Infocamere S.p.A. che gestisce l´archivio telematico delle Camere di Commercio italiane.

La resistente ha infine chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne una richiesta di cancellazione di dati personali relativi al ricorrente dalla banca dati di una c.d. "centrale rischi" privata.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente attestato, nel corso del procedimento, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere alcun dato relativo al ricorrente nei propri archivi.

Sussistono infine giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.


Roma, 10 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli