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Provvedimento del 24 maggio 2017 [6619495]

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[doc. web n. 6619495]

Provvedimento del 24 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 252 del 24 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 10 marzo 2017 da XX nei confronti di American Express Services Europe Ltd, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") con due distinti interpelli preventivi datati rispettivamente 10 e 22 novembre 2016, ha chiesto:

di ottenere riscontro alla propria istanza di accesso con particolare riguardo ai dati riferiti alle conversazioni telefoniche intercorse con gli operatori della società resistente nelle date del 25 ottobre e dell´8 novembre 2016 relativamente all´avvenuto addebito sul conto della sua carta di credito di un importo che aveva formato oggetto di contestazione, chiedendo copia della corrispondente registrazione;

la cancellazione di ogni informazione illecitamente conferita ai sistemi di informazione creditizia;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha lamentato:

l´inidoneità del riscontro ottenuto a seguito dell´interpello preventivo, contestando, in particolare, l´illiceità del trattamento posto in essere dalla resistente con riguardo all´iscrizione effettuata a suo carico nell´ambito del sistema di informazioni creditizie gestito da Experian, sebbene successivamente integrata, secondo quanto comunicato da American Express, con un´annotazione di avvenuta "regolarizzazione del pagamento degli estratti conto dei quali aveva contestato l´intera debenza";

che la predetta annotazione sarebbe comunque non veritiera, avendo egli sempre saldato con regolarità gli importi di spesa della carta di credito, con l´unica eccezione costituita da una somma parzialmente erronea richiesta da un fornitore di servizi a pagamento e fatta oggetto di contestazione formale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 marzo 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 maggio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 7 aprile 2017 con la quale la resistente:

ha confermato, con riguardo alla richiesta di trasmissione della registrazione delle conversazioni intercorse tra il ricorrente ed il Servizio clienti, quanto già comunicato anteriormente alla proposizione del ricorso, ossia di avere in dotazione un sistema di registrazione a campione per effetto del quale è disponibile solo il file della chiamata avvenuta in data 25 ottobre 2016, di cui ha contestualmente inviato copia al medesimo, ma non di quella dell´8 novembre 2016 di cui risulta "unicamente un log con data ed ora della telefonata e numero dell´operatore che l´ha gestita";

in riferimento alla lamentata segnalazione effettuata nei sistemi di informazioni creditizie, ha rappresentato di aver provveduto, a fronte della contestazione dell´importo richiesto, a sospenderne l´addebito, salvo poi ripristinarlo a causa della mancata comunicazione di circostanze idonee a dimostrare la non esigibilità del pagamento;

ha precisato che lo stato di parziale morosità dell´interessato, che ha determinato la segnalazione automatica nei sistemi di informazioni creditizie gestiti da Crif S.p.A. ed Experian, ha avuto origine dalla revoca del "RID di addebito bancario degli estratti conto mensili" disposta dal ricorrente che ha poi provveduto a pagare, tramite bonifico, un importo inferiore rispetto al saldo della carta di credito del quale risultava debitore;

ha dichiarato di aver provveduto, a seguito dell´avvenuta ricezione, da parte della società creditrice dell´importo addebitato e contestato, di informazioni idonee a dimostrarne la parziale erroneità, a stornare definitivamente detto importo "ripristinando completamente in bonis la (…) posizione contabile" del sig. XX ed attivandosi altresì presso i gestori dei sic al fine di richiedere "la cancellazione con effetto retroattivo di qualsiasi evento negativo e/o ritardo" a suo carico;

VISTA la nota del 9 aprile 2017 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo in particolare:

di ottenere riscontro all´istanza di accesso relativa alla chiamata intercorsa con l´operatrice del Servizio clienti in data 8 novembre 2016;

la definitiva cancellazione di ogni iscrizione negativa a suo carico eccependo come, nonostante quanto affermato da American Express, nel prospetto presente all´interno del sistema gestito da Experian, ed allegato al riscontro fornito dalla resistente, risulterebbe ancora visibile un dato per lui pregiudizievole, ovvero la data del primo sollecito di pagamento;

VISTA la nota del 10 aprile 2017 con la quale il titolare del trattamento ha ribadito quanto già comunicato, precisando di non disporre di ulteriori dati inerenti le conversazioni telefoniche individuate nell´atto introduttivo del procedimento ed evidenziando, con riguardo alla perdurante disponibilità dell´informazione da ultimo contestata dal ricorrente, che la stessa "non è pubblica ed è visibile solo alla società (American Express) che ab origine ha rilasciato l´informazione, poi successivamente rettificata";

VISTA la nota dell´11 aprile 2017 con la quale il ricorrente ha eccepito che la circostanza che la predetta informazione risulti visibile al solo soggetto che l´ha resa disponibile "non fornisce alcuna legittimità del trattamento del dato" e non elimina "le potenziali negative conseguenze connesse ad una lettura dell´informazione decontestualizzata";

VISTE le note del 2 e dell´8 maggio 2017 con le quali la resistente ha comunicato di aver provveduto ad accogliere integralmente le richieste dell´interessato, fornendo assicurazione circa il fatto che "ad oggi non sussiste nessun tipo di informazione che possa essere in grado di influire negativamente sullo score creditizio" del medesimo ed allegando, a conferma di ciò, il prospetto della posizione che lo riguarda così come visibile on-line;

VISTA la nota dell´11 maggio 2017 con la quale il ricorrente, pur contestando la condotta tenuta dal titolare del trattamento con particolare riguardo alla segnalazione negativa effettuata a suo carico, ha preso atto del fatto che l´informazione relativa alla "data di primo sollecito" non è più presente nel prospetto che lo riguarda, ribadendo tuttavia la richiesta di accesso ai dati inerenti la conversazione telefonica intercorsa con l´operatrice del Servizio clienti in data 8 novembre 2016;

RILEVATO che la resistente ha, nel corso del procedimento, fornito un sufficiente riscontro alle istanze avanzate dal ricorrente, provvedendo a:

disporre la cancellazione di qualsiasi iscrizione negativa a suo carico presente nei sistemi di informazioni creditizie;

trasmettere, con riguardo ad una delle conversazioni richieste dal medesimo, quella del 25 ottobre 2016, il relativo file audio ed affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") con riguardo a quella dell´8 novembre 2016 di non detenere ulteriori dati rispetto a quelli già comunicati;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di American Express Service Europe Ltd in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare del trattamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia