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Provvedimento del 31 maggio 2017 [6608298]

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[doc. web n. 6608298]

Provvedimento del 31 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 260 del 31 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 24 febbraio 2017 da XX, rappresentato e difeso dagli  avv.ti Giuliana Olivetti e Tiziana Zambello, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate in data 2 agosto 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") e rimaste prive di riscontro, ha chiesto di ottenere:

-  l´accesso ai propri dati personali;

- l´origine, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell´art. 5, comma 2 del Codice;

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili e incaricati;

- la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- di avere ricevuto, a far data dal mese di novembre 2015, ripetute telefonate promozionali sulle due utenze telefoniche di cui è titolare, una fissa ed una mobile, da parte di Telecom;

- che nonostante avesse ottenuto da parte della resistente -a seguito di formale segnalazione da lui inoltrata- rassicurazioni circa l´avvenuta cancellazione dei suoi dati personali trattati in violazione di legge, ha continuato a ricevere chiamate promozionali indesiderate;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 marzo 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; nonché la nota del 12 aprile 2017 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la comunicazione del 23 marzo 2017 con la quale la società resistente, nel fornire i dati relativi al ricorrente, ha precisato che il numero di telefonia mobile citato nell´atto introduttivo non è appartenente a Telecom Italia ed ha altresì rappresentato che:

- il mancato riscontro all´istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice, è stato causato dal "mancato inserimento della Pec sul sistema dedicato CRM per la relativa lavorazione";

- i dati relativi all´utenza fissa e ad una utenza mobile (quest´ultima diversa da quella citata dal ricorrente nell´atto introduttivo), sono stati acquisiti in occasione dell´attivazione delle relative linee telefoniche e trattati per fornire il servizio, per l´adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per la relativa esecuzione dell´attività di fatturazione e gestione dei pagamenti;

- a seguito di verifiche effettuate sui propri sistemi, è emerso che le utenze indicate dal ricorrente: "non risultano inserite nelle liste di contattabilità distribuita alla rete di vendita di Telecom Italia S.p.A; non risultano i contatti lamentati; le citate utenze non risultano inserite negli archivi della rete di vendita; i numeri chiamanti non appartengono alla rete di vendita; i nominativi degli operatori citati nell´elencazione fatta dal ricorrente non risultano appartenere alla rete di vendita della scrivente";

VISTA la nota del 27 aprile 2017 con la quale il ricorrente nel contestare le affermazioni della resistente ritenendole generiche e non supportate da alcun elemento probatorio, ha ribadito le richieste avanzate nel proprio atto introduttivo, rilevando che:

- non risultano comprensibili le motivazioni per le quali non sia stato fornito riscontro alla richiesta avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, considerando che la stessa è stata inviata via pec alla resistente e risulta ricevuta alla relativa casella di posta elettronica;

- a seguito di una delle telefonate ricevute, su sua specifica richiesta, l´operatrice gli ha inoltrato una mail, avente come mittente la società Expert Contact, alla quale erano allegati dei moduli TIM, contenenti le condizioni di quanto proposto nel corso della stessa telefonata;

VISTA la nota del 15 maggio 2017 con la quale la resistente, nel riportarsi integralmente a quanto già rappresentato con la precedente comunicazione, fornisce alcuni chiarimenti alle osservazioni del ricorrente, specificando, in particolare, che:

- il mancato riscontro all´istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice, è stato causato da un errore interno successivo alla ricezione della pec nel proprio sistema;

- in relazione alla mail prodotta dal ricorrente nel corso del procedimento, "le competenti strutture della scrivente società, disconoscono il comportamento utilizzato dalla società Expert Contact che non ha rispettato le istruzioni impartite contrattualmente", anche con riferimento alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; per tale motivo, è stata inviata a tale società una lettera di diffida (allegata agli atti del procedimento), con la quale, rilevando "una forte criticità nel contatto verso il cliente effettuato senza aver acquisito il [relativo] consenso", la stessa è stata richiamata al rispetto dell´osservanza degli obblighi contrattuali.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Telecom Italia S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso e degli esiti dell´attività istruttoria, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in considerazione del riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 31 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia