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Provvedimento del 22 dicembre 2016 [6001009]

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[doc. web n. 6001009]

Provvedimento del 22 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 551 del 22 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto a questa Autorità il 5 settembre 2016 nei confronti di La Nuova Sardegna-ed. di Sassari con il quale XX, ribadendo le istanze già avanzate a Google ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione dei seguenti link:

1.    http://...;

2.    http://...;

3.    http://...;

4.    http://...;

5.    http://...;

6.    http://...;

7.    http://...;

8.    http://...;

9.    http://...;

10.    http://...;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato che:

- gli articoli giornalistici, collegati a detti link, risalenti al periodo compreso tra il 2000 e il 2003, gli  attribuiscono la commissione di un omicidio colposo "per il quale non è mai stata pronunciata sentenza di condanna, e reato penale di lesioni gravissime per contagio da virus HCV tramite iniezione di droga con siringa infetta, per il quale è stata pronunciata Sentenza di assoluzione dalla Corte di Appello di Sassari nel 2010";

- gli stessi articoli, riportando anche dati sanitari a lui riferiti riguardanti patologie oggi risolte, come attestato da certificazione medica, comportano difficoltà nel suo tentativo di "reinserimento sociale" comportando un sacrificio sproporzionato da parte dell´interessato e familiari";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 22 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; nonché la nota datata 14 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 5 ottobre e 14 dicembre 2016 con le quali Finegil Editoriale S.p.A., in qualità di proprietaria ed editrice di testate giornalistiche tra cui "La Nuova Sardegna" ha rappresentato:

- la liceità della pubblicazione degli articoli in questione sia ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca, sia attualmente, in quanto l´odierno trattamento è effettuato a fini documentaristici nell´ambito dell´archivio del giornale, dove risulta chiaramente "che gli articoli si riferiscono a fatti e/o accadimenti illo tempore trascorsi";

- di avere proceduto ad effettuare la deindicizzazione degli articoli di interesse del ricorrente, nonché a disabilitare l´accesso a tali articoli mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol";

- che, al fine di assicurare con maggiore probabilità che l´indicizzazione degli articoli venga rimossa dai motori di ricerca, ha associato all´utilizzo del file "robots.txt" l´uso dei "Robots Meta Tag" prevedendo una operatività combinata dei due strumenti;

- che dal 1° dicembre 2016 in forza di contratto di affitto di ramo d´azienda, la testata "La Nuova Sardegna" è stata trasferita ad altra società, pertanto, da tale data Finegil è impossibilitata a dare corso a qualsiasi ulteriore operazione di interdizione dell´indicizzazione dei contenuti di tale testata";

VISTE le memorie del 20 ottobre e 28 novembre 2016, con le quali il ricorrente:

- ha contestato quanto affermato dalla società resistente in relazione alla liceità di quanto pubblicato on line;

- ha indicato ulteriori URL  relativi alla vicenda giudiziaria oggetto del ricorso;

- ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO preliminarmente che le richieste relative ad alcuni URL e, in particolare, a quelli sopra riportati con i numeri da 6 a 10 e a quelli citati nel corso dell´attività istruttoria con la nota del 24 ottobre 2016, non essendo stati indicati in sede di interpello preventivo, devono essere dichiarate inammissibili, pur dovendosi rilevare che gli stessi sono stati deindicizzati dalla resistente in via collaborativa;

RITENUTO, in relazione agli URL sopra indicati dal n. 1 al n. 5, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro al riguardo e non risultando gli stessi ulteriormente raggiungibili mediante i comuni motori di ricerca;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Finegil Editoriale S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare in ragione dell´esaustività del riscontro e della collaborazione forniti dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara il ricorso inammissibile in relazione agli URL indicati in premessa con i numeri da 6 a 10 e quelli  non oggetto di interpello preventivo;

b. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai link indicati in premessa con i numeri dall´1 al 5;

c. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Finegil editoriale S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensando la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia