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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Levanto - 9 giugno 2016 [5497577]

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[doc. web n. 5497577]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Levanto - 9 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 259 del 9 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l´Ufficio del Garante, con atto n. 26669/78467 del 24 ottobre 2013 (notificato mediante posta elettronica certificata il 28 ottobre 2013), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato al Comune di Levanto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Levanto, piazza Cavour, n. 1, C.F. 00197500119, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19, comma 3, e 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice"), ritenuta la diminuente di cui al successivo art. 164-bis, comma 1;

RILEVATO, più precisamente, che nell´atto di contestazione è stato rappresentato che: a seguito di una segnalazione pervenuta il 17 gennaio 2012, è stato verificato dall´Ufficio del Garante che nella sezione "Servizi al cittadino/Bandi e concorsi" del sito web istituzionale del Comune di Levanto risultava ancora pubblicato, alla data del 23 ottobre 2012, l´elenco dei candidati alla concessione di contributi regionali per famiglie che sostengono canoni di locazione elevati in rapporto al reddito, con l´indicazione degli ammessi e dei non ammessi ai benefici; il Comune di Levanto ha dapprima rappresentato di aver pubblicato la graduatoria nell´albo pretorio del proprio sito Internet, in base a quanto previsto dal d.P.R. n. 118/2000, per un periodo limitato e cioè dal 3 al 10 ottobre 2011; successivamente il citato Ente ha dichiarato che la permanenza della graduatoria fino al 23 ottobre 2012 è dipesa da un "mero errore materiale";

LETTO il rapporto relativo all´atto di contestazione di cui sopra, predisposto dall´Ufficio ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

LETTI gli scritti difensivi presentati dal Comune di Levanto il 19 novembre 2013 e le dichiarazioni rese il 3 marzo 2014 dal Sindaco del Comune di Levanto in sede di audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con i quali è stato rappresentato che la pubblicazione in argomento ha riguardato il solo nome e cognome dei candidati alla concessione dei contributi regionali e tali elementi, in assenza di altri quali il codice fiscale, la data e il luogo di nascita o la residenza, non consentono l´identificazione da parte di soggetti terzi delle persone che hanno partecipato al bando; la pubblicazione è avvenuta in base a quanto stabilito dall´art. 124 del d. lg. n. 267/2000; la permanenza della graduatoria "oltre il limite iniziale previsto per l´Albo Pretorio segnalata dal Garante è stata frutto di un mero errore involontario" dovuto a difficoltà di carattere tecnico-informatico; sono stati posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare che in futuro possano verificarsi analoghi problematiche, anche ricorrendo al supporto di soggetti esterni;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l´archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra:

- in primo luogo, non appare obiettabile che l´indicazione di nome cognome, in special modo in un contesto sociale di limitate dimensioni (circa 5.000 abitanti) quale il Comune di Levanto, possa consentire l´identificazione univoca e diretta della persona alla quale si riferisce. Che nome e cognome debbano essere pacificamente considerati dati personali si desume dal tenore dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice (""dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione"): in base a tale definizione, nome e cognome, anche in contesti più ampi del Comune di Levanto nei quali possano essere più frequenti i casi di omonimia, di certo rappresentano gli elementi necessari per consentire, con l´eventuale utilizzo di ulteriori informazioni, l´identificazione di una persona e come tali non possono che essere ricompresi nella complessiva tutela che il Codice garantisce ai dati personali;

- per quanto riguarda le ulteriori argomentazioni difensive, il Comune di Levanto ha dapprima individuato nell´art. 1 del d.P.R. n. 118/2000 ("le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l´albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente") il presupposto normativo che consente la pubblicazione dell´elenco in argomento: tale disposizione, tuttavia, consente la pubblicazione dei nominativi dei soli soggetti beneficiari di provvidenze economiche a carico degli Enti pubblici e non anche dei soggetti esclusi dai benefici; successivamente, il Comune ha rappresentato che la base normativa della pubblicazione risiede nell´art. 124 del d.lg. n. 267/2000, che impone la pubblicazione di tutte le determinazioni dell´Ente nell´Albo pretorio "per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge". Poiché risulta dagli atti che l´elenco in parola è stato pubblicato il 3 ottobre 2011 e alla data del 23 ottobre 2012 esso era ancora presente nel sito istituzionale del Comune, deve rilevarsi che per circa un anno la pubblicazione dei nominativi inclusi nell´elenco è avvenuta in assenza dei presupposti normativi richiesti dall´art. 19, comma 3, del Codice. Infine, non può considerarsi rilevante il riferimento del Comune, a giustificazione della prolungata pubblicazione, circa un errore materiale di natura tecnico-informatica. Infatti, ai sensi dell´art. 3 della legge n. 689/1981, per integrare l´elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa: l´errore può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, e a tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non evitabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza. Nel caso in esame, la genericità delle affermazioni e l´assenza di documentazione in ordine al rappresentato "mero errore materiale" non consente di applicare l´invocata esimente di cui all´art. 3, comma 2, della legge n. 689/1981;

RILEVATO, quindi, che il Comune di Levanto, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, per aver pubblicato sul proprio sito istituzionale l´elenco dei candidati alla concessione di contributi regionali per famiglie che sostengono canoni di locazione elevati in rapporto al reddito, nel periodo dal 3 ottobre 2011 al 23 ottobre 2012, con l´indicazione degli ammessi e dei non ammessi, in assenza di un idoneo presupposto normativo e quindi in violazione dell´art. 19, comma 3, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 19, comma 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che sussistono gli elementi che consentono di applicare la diminuente di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato, in ragione della minore gravità della violazione e della natura economica e sociale dell´attività svolta dal Comune nel caso in argomento;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente (che ha rimosso l´elenco dal sito del Comune e ha predisposto misure atte a evitare ulteriori problematiche anche ricorrendo a soggetti esterni) per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione (che appare di lieve entità anche in relazione alla circostanza che un solo interessato ha lamentato l´indebita pubblicazione), della personalità (l´Ente non risulta avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice) e delle condizioni economiche del contravventore (è stato preso in esame il quadro riassuntivo della gestione di competenza per l´anno 2015) e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Comune di Levanto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Levanto, piazza Cavour, n. 1, C.F. 00197500119, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

al Comune di Levanto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia