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Provvedimento del 30 giugno 2016 [5461438]

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[doc. web n. 5461438]

Provvedimento del 30 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 287 del 30 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 6 maggio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Sabina Rietti, nei confronti di Italiana Editrice S.p.A. in qualità di editore del quotidiano on-line "ilsecoloxix.it", con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice") e rimaste inevase, ha chiesto:

- l´adozione di "ogni misura tecnicamente idonea, ivi compresa la compilazione del file robots.txt come previsto dal "Robots Exclusion Protocol" e l´uso dei "Robots Meta tag" e/o con altre modalità previste ed idonee, al fine di evitare che le generalità del ricorrente, contenute nell´articolo on-line oggetto del ricorso, siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni" al sito internet del predetto quotidiano;

- il pagamento in proprio favore delle spese del procedimento;

PRESO ATTO, in particolare, che il ricorrente ha rappresentato che digitando il proprio nome e cognome è possibile prendere visione dell´articolo pubblicato su "ilsecoloxix.it" dal titolo: "XX" (20 aprile 2014), ciò "in quanto la testata giornalistica in questione lascia che l´ .. [articolo] resti a disposizione della rete, invece di mantenerlo nel proprio archivio";

PRESO ALTRESÌ ATTO che, al riguardo, l´interessato ha sostenuto che l´interesse pubblico all´informazione sarebbe ad oggi scemato in considerazione: a) del periodo di tempo trascorso (quasi due anni dalla pubblicazione della notizia); b) del fatto che non sarebbe stato disposto alcun rinvio a giudizio nei suoi confronti e c) che tale interesse "non verrebbe in ogni caso, compromesso a seguito dell´accoglimento del presente ricorso atteso che la notizia de qua potrebbe essere raggiunta dalla collettività tramite l´accesso all´archivio storico della testata stessa";

VISTA la nota del 17 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTO il riscontro del 31 maggio 2016 con il quale il titolare del trattamento, pur evidenziando il breve lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione della notizia e l´assenza di riscontri circa l´avvenuta definitiva archiviazione delle indagini, ha, "in un´ottica di collaborazione (…) e senza che ciò implichi il riconoscimento della fondatezza" delle richieste del ricorrente, confermato "di essersi attivata per la deindicizzazione dell´articolo in questione";

VISTA la nota del 3 giugno 2016 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro fornito dalla società resistente;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 ad Italiana Editrice S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del soddisfacente riscontro fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi ad  Italiana Editrice S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 giugno 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA