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Provvedimento del 16 giugno 2016 [5441020]

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[doc. web n. 5441020]

Provvedimento del 16 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 268 del 16 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 20 aprile 2016 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Principe e Vincenzo Manzo, nei confronti di Eyu S.r.l., quale società editrice del quotidiano "L´Unità", con cui il ricorrente - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto la cancellazione e/o la deindicizzazione del proprio nominativo citato all´interno di un articolo tuttora disponibile nell´archivio storico del quotidiano;

PRESO ATTO che il ricorrente ha lamentato, in particolare, che il predetto articolo riferisce "episodi pregiudizievoli che lo riguardano (…) del 1976 per i quali (…) non ha subito alcun processo né successive conseguenze", rilevando che, nel caso di specie, non risulterebbe "alcun diritto di cronaca, stante la mancanza dell´interesse attuale alla conoscenza di quei fatti";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 20 maggio 2016;

VISTA la nota del 13 maggio 2016 con la quale Eyu S.r.l. ha:

eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nel presente procedimento considerato che essa, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non è editrice del quotidiano "L´Unità", "né tantomeno del sito www.unità.it" sul quale, nella sezione "archivio storico", compare l´articolo contestato;

rappresentato di essere titolare di altro sito, ovvero di www.unita.tv.it, "dove non è pubblicato il richiamato articolo";

conseguentemente concluso che "Eyu non ha alcuna possibilità, diritto e/o dovere di intervenire sul sito www.unita.it";

VISTA la memoria del 18 maggio 2016 con la quale il ricorrente ha rilevato che:

sul sito internet del quotidiano "L´Unità" vi sarebbe un collegamento con il sito facente capo all´odierna resistente che determinerebbe confusione circa la reale titolarità delle informazioni ivi pubblicate;

da informazioni reperibili sul sito www.archiviostorico.unita.it "risulta editrice non "L´Unità s.r.l.", come affermato dalla Eyu, ma "Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A. i.l. e c.p. che sta a significare che la predetta società è in liquidazione ed in concordato preventivo";

la Eyu S.r.l. è, per sua stessa ammissione, socio di minoranza della società "L´Unità s.r.l." e che pertanto ad essa può essere legittimamente chiesta "la cancellazione e/o [deindicizzazione] delle frasi contenute nell´articolo" oggetto di ricorso;

VISTA la nota del 27 maggio 2016 con la quale la società resistente ha ribadito di non avere alcun ruolo nella gestione del sito su cui risulta disponibile l´articolo contestato dall´interessato;

VISTA la nota del 7 giugno 2016 con cui l´interessato ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che, da quanto emerso nel corso del procedimento e dalle verifiche effettuate dall´Ufficio, risulta che titolare dei trattamenti posti in essere sul sito "Unità.it", compresa la sezione archivio del quotidiano medesimo, è un soggetto diverso da quello nei confronti del quale è stato proposto l´odierno ricorso, circostanza tuttavia che, in ragione del rinvio effettuato dal sito principale al sito "www.unita.tv", comporta la difficoltà di individuare correttamente il titolare del trattamento;

RITENUTO pertanto, in ragione di quanto sopra, di dover dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 148, comma 1, lett. c) e 147, comma 1, e del Codice;

RITENUTO tuttavia necessario, in ragione delle riscontrate difficoltà ad individuare correttamente il titolare del trattamento, avviare un autonomo procedimento per valutare l´opportunità di prescrivere eventuali misure atte a rendere più chiare le informazioni risultanti dal sito, in modo tale da garantire l´effettivo esercizio dei diritti previsti dal Codice;

PRESO ATTO che, in merito alla liquidazione delle spese relative al presente procedimento, l´interessato, nel corso dell´audizione tenutasi presso gli uffici del Garante, ha chiesto di procedersi alla loro compensazione, mentre il titolare, nelle proprie memorie, ha insistito per l´addebito al ricorrente;

RITENUTO al riguardo che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso e delle posizioni espresse dalle parti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
IANNINI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA