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Lavoro e previdenza sociale - Comunicazione all'I.N.P.S. di dati del dipendente assente per malattia - 28 settembre 2001 [41103]

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 [doc web n. 41103]

Lavoro e previdenza sociale - Comunicazione all´I.N.P.S. di dati del dipendente assente per malattia - 28 settembre 2001

Non viola i principi di pertinenza, non eccedenza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite il datore di lavoro che comunica all´I.N.P.S. i dati del dipendente assente anche per un solo giorno, al fine del controllo sullo stato di malattia, in considerazione della normativa di legge e di quella contrattuale di settore che prevedono la possibilità di controlli e visite fiscali fin dal primo giorno di assenza.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY

nei confronti di

WX S.p.A. di ZX & C. con sede in Modena;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

La ricorrente, dipendente di WX S.p.A. di ZX & C. in servizio presso lo stabilimento di KZ, lamenta che la società, in occasione di un´assenza dal lavoro verificatasi nel mese di marzo del corrente anno, abbia chiesto al medico del competente ente previdenziale di eseguire un´apposita visita domiciliare di controllo ancor prima di aver riceuto comunicazione dei motivi dell´assenza. Ciò avrebbe comportato una comunicazione di propri dati personali all´INPS al di fuori delle ipotesi normativamente previste, determinando così "un´indebita intromissione nella sfera di riservatezza della ricorrente da parte del medico del predetto istituto previdenziale".

Con il ricorso al Garante l´interessata ha chiesto di far cessare il predetto comportamento ritenuto illegittimo. Le posizioni della ricorrente sono state ulteriormente rappresentate con fax in data 15 settembre 2001 nel quale sono stati elencati, altresì, alcuni episodi riferiti ad altri dipendenti della medesima società, che proverebbero un comportamento scorretto da parte del datore di lavoro.

All´invito a fornire un riscontro alle istanze dell´interessata, inoltrato da questa Autorità in data 31 agosto 2001, il titolare del trattamento ha risposto con note anticipate via fax in data 10 e 15 settembre 2001 nelle quali ha sostenuto che:

  • il ricorso sarebbe inammissibile in quanto non sarebbe stato preceduto dalla necessaria istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675;
  • il trattamento svolto dalla società sarebbe conforme alla legge avendo la stessa comunicato dati dell´interessata ai competenti organi dell´INPS nel rispetto della normativa di settore e nei limiti di quanto previsto dalle autorizzazioni generali del Garante sul trattamento dei dati sensibili;
  • nel caso di specie esisteva una fondata presunzione sulla continuazione dello stato di malattia dell´interessata, già assente per tali motivi nei giorni lavorativi immediatamente precedenti.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Va posta anzitutto attenzione all´eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente.

In proposito si deve invero rilevare che l´istanza in data 6 luglio 2001 va considerata come valido esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996. Anche nell´oggetto della missiva in esame l´interessata ha evidenziato subito di volersi rivolgere al titolare ed al responsabile del trattamento ai sensi della legge n. 675, inviando una richiesta chiaramente propedeutica, in caso di mancato riscontro, alla presentazione di un ricorso ai sensi dell´art. 29 (come poteva desumersi, fra l´altro, anche dal richiamato termine di cinque giorni per la risposta).

Per quanto concerne poi la specifica posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente, dal contesto della lettera citata emerge una chiara volontà dell´interessata di opporsi al presunto, illegittimo trattamento dei propri dati personali (secondo il disposto dell´art. 13, comma 1, lettera d), della legge n. 675). E ciò in riferimento non tanto all´ormai esaurito trattamento specificamente riferito alla citata visita fiscale del marzo 2001, quanto al paventato ripetersi di comportamenti dello stesso tipo da parte del datore di lavoro.

Il ricorso è pertanto ammissibile.

Per quanto attiene invece ai profili di merito il ricorso deve essere invece dichiarato infondato.

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali e sulla comunicazione degli stessi al competente ente previdenziale, da parte del datore di lavoro, in occasione dell´assenza per malattia dei dipendenti.

Il problema, in riferimento ai profili attinenti alla protezione dei dati personali, è stato recentemente affrontato da questa Autorità con decisione del 24 settembre 2001 (già pubblicata sul sito web del Garante www.garanteprivacy.it).

In proposito questa Autorità ha rilevato che il trattamento in questione deve rispondere (oltre che alle modalità indicate nell´informativa al lavoratore interessato e nelle dichiarazioni di consenso) a precisi parametri di pertinenza, non eccedenza e proporzione rispetto alle finalità perseguite, che a loro volta devono essere puntualmente collegate all´adempimento di specifici obblighi derivanti dalla legge, da altre norme o regolamenti o da previsioni contrattuali (art. 22, commi 1 e 4, legge n. 675/1996). Anche in relazione a fenomeni di ritenuto assenteismo e di eventuale non veritiera certificazione sanitaria, il datore di lavoro può far valere i propri diritti nei modi consentiti, nel rispetto dei principi di cui all´art. 9 della legge n. 675 e, ove rilevante in relazione alla natura dei dati, dell´autorizzazione n. 2/2000 del Garante.

Nel caso di specie questi limiti, sulla base della documentazione in atti, non appaiono travalicati. La comunicazione dei dati in questione risulta avvenuta nei confronti dell´ente competente e le modalità e la tempistica adottata non risultano in contrasto con le disposizioni normative e contrattuali che prevedono la possibilità di controlli e visite fiscali fin dal primo giorno di malattia. Ciò anche in considerazione della situazione di malattia in essere (nel caso di specie) fino al giorno lavorativo precedente alla giornata al centro della contestazione, nonché delle rappresentate esigenze di tempestiva comunicazione delle assenze al datore di lavoro, come pure della necessità di permettere l´eventuale verifica anche delle assenze di un solo giorno da parte dei medici fiscali, ove ne ricorra la necessità, sia pure entro i limiti temporali previsti dalla normativa di riferimento.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte va quindi rilevato che i trattamenti oggetto del ricorso non hanno violato, anche in rapporto alle esigenze organizzative e alla chiarezza e trasparenza dei rapporti fra dipendenti e datori di lavoro, i principi di pertinenza e di non eccedenza di cui all´art. 9 della legge n. 675.

PER QUESTI MOTIVI Il GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 28 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli