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Lavoro e previdenza sociale - Comunicazione a terzi di dati inerenti alle assenze del dipendente - 24 settembre 2001 [39460]

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 [doc web n. 39460]

Lavoro e previdenza sociale - Comunicazione a terzi di dati inerenti alle assenze del dipendente - 24 settembre 2001

Costituisce un trattamento illecito di dati personali, anche di natura sensibile, la comunicazione da parte del datore di lavoro (diretta ai medici che hanno rilasciato certificati di assenza per malattia di una dipendente, nonché all´Ordine provinciale dei medici e ad una A.s.l.), di dati della lavoratrice e della figlia minore, attinenti alle ragioni e alle modalità delle singole assenze. Con tale comportamento vengono violati i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, nonchè le tutele specificamente apprestate in tema di dati attinenti allo stato di salute.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY

nei confronti di

ZX S.c.r.l. con sede in Roma;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

La ricorrente, dipendente della ZX S.c.r.l., lamenta che tale società avrebbe trattato alcuni dati sensibili "per finalità diverse da quelle previste e tutelate dalla legge". Ciò con riferimento ad una lettera della medesima società in data 23 aprile 2001 indirizzata a due medici (che, dal contesto della lettera, risulterebbero aver certificato alcuni periodi di malattia della figlia minore della ricorrente), nonché ad una azienda sanitaria locale ed all´Ordine provinciale dei medici.

Rispetto a tale lettera l´interessata, con nota in data 18 giugno 2001, ha manifestato l´intenzione di opporsi al trattamento dei dati, diffidando la società dall´inoltrare ulteriori comunicazioni aventi ad oggetto i propri dati personali.

All´invito a fornire riscontro alle istanze dell´interessata, inoltrato da questa Autorità in data 31 luglio 2001, il titolare del trattamento ha risposto con note anticipate via fax in data 7 e 10 settembre 2001 nelle quali ha sostenuto:

  • di non aver violato la legge n. 675, "non avendo divulgato dati sensibili relativi alla propria dipendente";
  • che la citata lettera del 23 aprile 2001 non conterrebbe, altresì, "alcun elemento che possa definirsi dato personale", poiché dalla stessa "non emerge in alcun modo lo stato morboso per il quale la dipendente risulta assente, ma un dato oggettivo, ossia l´assenza dal lavoro";
  • che l´invio della lettera non violerebbe la normativa sulla protezione dei dati personali "trattandosi comunque di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque".

Con nota via fax del 14 settembre 2001 la ricorrente ha invece ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso con il quale la ricorrente si è opposta al trattamento dei dati è in parte fondato.

La lettera in questione appare espressione di un evidente intento della società di contestare la prolungata ed ininterrotta assenza dal lavoro della ricorrente, segnalando ai medici che hanno rilasciato certificati per alcuni periodi, nonché all´Ordine professionale e all´azienda sanitaria locale competente per territorio, una serie di particolari relativi alle ragioni delle singole assenze (non tutte per malattia) e alla precisa consecuzione dei periodi di assenza.

La singolare iniziativa ha comportato anzitutto la comunicazione ai due medici di alcuni dati personali della ricorrente e della figlia minore che sono stati così conosciuti anche fuori dei casi in cui i medici stessi risultano aver avuto conoscenza di determinate informazioni avendo rilasciato certificati per alcuni periodi di assenza.

I predetti dati sono stati poi contestualmente elencati nell´ambito di una comune missiva indirizzata genericamente ad una A.S.L. e ad un Ordine professionale e senza una specificazione delle relative finalità (ed anzi solo "per opportuna conoscenza").

Contrariamente a quanto ipotizzato dalla resistente, le predette informazioni sono di natura personale e non riguardano affatto dati personali provenienti da fonti pubbliche conoscibili da chiunque. Si tratta poi di dati che assumono per alcuni profili anche la natura di dati sensibili attinenti allo stato di salute della ricorrente e della relativa figlia minore (considerati i circostanziati riferimenti alle reiterate e consecutive assenze dal lavoro per ragioni di salute per un lungo arco temporale).

Il trattamento di questi dati deve rispondere (oltre che alle modalità indicate nell´informativa al lavoratore interessato e nel consenso) a precisi parametri di pertinenza, non eccedenza e proporzione rispetto alle finalità perseguite, che a loro volta devono essere puntualmente collegate all´adempimento di specifici obblighi derivanti dalla legge, da altre norme o regolamenti o da previsioni contrattuali (art.22, commi 1 e 4, legge n. 675/1996).

In relazione a fenomeni di ritenuto assenteismo e di eventuale non veritiera certificazione sanitaria, il datore di lavoro può certamente far valere i propri diritti nei modi consentiti, ma per quanto riguarda il trattamento dei dati personali deve attenersi al principio di pertinenza e non eccedenza dei dati in maniera ancor più rigorosa se si tratta di dati sensibili (art. 9 legge n. 675/1996; autorizzazione n. 2/2000 del Garante), anche nell´individuare i competenti destinatari di eventuali comunicazioni e nel redigere note informative dense di elementi conoscitivi.

Tale principio non è stato pienamente rispettato nel caso di specie nel quale (in luogo di una contestazione diretta all´interessata o di una visita fiscale o di una denuncia di un ipotetico reato) si è dato invece luogo ad una non corretta e sovrabbondante divulgazione di dati (peraltro non tutti riferiti ad assenze per malattia) che avrebbe dovuto semmai prendere la veste di una riservata segnalazione o denuncia al solo ordine professionale, ove si fosse messo in dubbio il corretto operato dei medici.

Il titolare non ha poi fornito alcuna spiegazione in ordine alle ragioni giustificatrici del trattamento effettuato.

Entro questi limiti, è quindi parzialmente fondata l´opposizione della ricorrente ad una reiterazione da parte della società di ulteriori comunicazioni aventi le specifiche caratteristiche indicate nella presente motivazione.

PER QUESTI MOTIVI:

il Garante accoglie parzialmente il ricorso dichiarando fondata l´opposizione della ricorrente all´ulteriore invio di comunicazioni del genere indicato in motivazione.

Roma, 24 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli