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Provvedimento del 27 febbraio 2014 [3161504]

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[doc. web n. 3161504]

Provvedimento del 27 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 97 del 27 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 20 novembre 2013 nei confronti del blog giornalistico "Stabia24.it", con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Gianluigi Ciacci, ribadendo le istanze già avanzate con il previo interpello di cui all´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione di una "fotografia che la ritraeva in costume da bagno all´interno della sua proprietà", diffusa in occasione della pubblicazione, in data XX, di un articolo dal titolo "YY", nonché di un ulteriore articolo, datato ZZ, dal titolo KK", attinenti a vari fatti relativi alla vita della medesima, tra cui, nel caso di specie, la presunta avvenuta sanatoria, quale "YY", di "quella che in realtà sarebbe, secondo l´autore, una piscina"; la ricorrente ha infatti lamentato l´illegittimità del trattamento posto in essere dalla testata giornalistica in quanto eccedente e non pertinente rispetto alle finalità perseguite, non potendosi ritenere la predetta pubblicazione funzionale alla corretta esplicazione del diritto di cronaca; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la testata resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 17 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO che, in assenza di riscontro da parte del titolare del trattamento  entro il termine indicato dall´Autorità nella nota di cui sopra, l´Ufficio ha richiesto alla Guardia di Finanza - Nucleo speciale Privacy di provvedere alla notificazione del ricorso e degli atti procedimentali connessi al soggetto identificato quale editore del blog giornalistico in questione;

VISTO che, in esito all´avvenuta formale notificazione dei predetti atti in data 1° febbraio 2014, la testata resistente, di cui è stato identificato l´editore nella persona del sig. Gennaro Manzo e che ad oggi, in base alle risultanze del sito, non risulta ancora registrata, non ha fornito alcun elemento di valutazione in ordine alle richieste avanzate con il ricorso;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 3 e 8, comma 1, codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179), con particolare riguardo a fatti che si svolgono all´interno del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora dei soggetti coinvolti;

RILEVATO che, nel caso di specie, ferma restando la legittima esplicazione del diritto di cronaca in merito a fatti che, coinvolgendo un personaggio noto nell´ambiente di riferimento, presentano profili di interesse pubblico, occorre tuttavia tenere conto del fatto che la diffusione dell´immagine della ricorrente ritratta in momenti di vita privata in un luogo non accessibile al pubblico, quale la propria dimora, configura un trattamento eccedente rispetto al contenuto degli articoli menzionati nel ricorso, non ritenendosi necessaria la pubblicazione integrale dell´immagine della medesima al fine di fornire elementi a supporto della ricostruzione giornalistica effettuata; senza contare peraltro che la medesima ripresa (sulle cui modalità non si dispone di informazioni sufficienti visto il mancato riscontro da parte del titolare del trattamento),  potrebbe integrare la violazione delle norme penali poste a tutela della vita privata (artt. 614 e 615 bis c.p.), in ordine alle quali peraltro la ricorrente ha manifestato l´intenzione di presentare querela;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge;

RITENUTO pertanto, alla luce di ciò, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Gennaro Manzo, in qualità di editore del blog giornalistico "Stabia24.it", di rendere anonima, nella fotografia pubblicata a corredo degli articoli sopra citati, oltreché in un ulteriore articolo del XX (dal titolo YY"") che, pur non espressamente menzionato dall´interessata, risulta tuttora reperibile sul sito citato, l´immagine della ricorrente ritratta in costume da bagno (attraverso, ad esempio, la pixelatura della medesima o altri accorgimenti aventi analogo scopo), entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento; rilevato altresì che il Garante si riserva di avviare apposito procedimento al fine di  valutare la sussistenza dei presupposti in base ai quali, tenuto conto del  mancato riscontro alla richiesta di informazioni trasmessa dall´Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice, contestare al titolare del trattamento la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli interamente a carico di Gennaro Manzo, in qualità di editore del blog giornalistico "Stabia24.it";

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Gennaro Manzo, in qualità di editore del blog giornalistico "Stabia24.it", di rendere anonima l´immagine della ricorrente in costume da bagno (anche attraverso la pixelatura della medesima o altri accorgimenti aventi analogo scopo) contenuta nella fotografia pubblicata a corredo degli articoli citati in premessa, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti interamente a carico del titolare del trattamento, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a Gennaro Manzo, in qualità di editore del blog giornalistico "Stabia24.it", ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro quaranta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali.

Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia