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Provvedimento del 13 marzo 2014 [3136484]

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[doc. web n. 3136484]

Provvedimento del 13 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 126 del 13 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 17 gennaio 2014, presentato nei confronti di Generali Italia S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Molin e Andrea Andrich, non avendo ottenuto idoneo riscontro alla richiesta previamente formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito la propria istanza volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che lo riguardano, contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario incaricato dalla compagnia assicuratrice, "e per conto di questa trattati (…) da G.B.S. – Generali Business Solutions Sc.p.A.", "afferenti la storia clinica ed i dati anamnestici" del medesimo, nonché le "correlative conclusioni medico-legali (che presentano carattere di oggettività)"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 gennaio 2014, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota, datata 21 febbraio 2014, con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro anche per conto di "Società Generali Business Solutions (…) appartenente al Gruppo Generali, che opera in nome e per conto di Generali Italia, in qualità di responsabile privacy esterno del titolare", ha provveduto a trasmettere alla controparte copia integrale della perizia medico-legale dal medesimo detenuta, precisando che ciò si è reso possibile per effetto del venir meno delle "circostanze – pendenza delle trattative per la definizione transattiva del contenzioso in essere - che avevano in precedenza comportato un riscontro negativo";

VISTA la nota, datata 26 febbraio 2014, con cui l´interessato ha confermato di aver ricevuto "in data 25 febbraio 2014 (…) copia della documentazione (perizia medico-legale) di cui è stata, in un primo tempo, negata la comunicazione", ribadendo altresì la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro ritenuto sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Generali Italia S.p.A., nella misura di euro 250, in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 250 a carico di Generali Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia