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Provvedimento del 18 dicembre 2013 [2957198]

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[doc. web n. 2957198]

Provvedimento del 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 593 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 5 agosto 2013 nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Flavia Galli, in proprio e nell´interesse del figlio defunto KW, con riguardo alla pubblicazione nell´archivio on line del quotidiano "La Repubblica" di alcuni articoli pubblicati nelle date del XX (dal titolo "ZZ", "KZ" e "ZK") e del YY (dal titolo "JJ"), nei quali è stata data notizia della morte per suicidio del figlio, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgl. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), chiedendo "la cancellazione, il blocco, o, in subordine, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge ovvero, in ulteriore subordine, la "deindicizzazione" degli articoli pubblicati dai principali motori di ricerca Internet"; la ricorrente ha, in particolare, lamentato l´indebita diffusione di dati personali riferiti al defunto (tra cui generalità, indirizzo, professione, datore di lavoro e relative fotografie), nonché ai familiari di quest´ultimo (quali le generalità della madre, della sorella, l´indirizzo delle medesime, l´età del figlio minorenne, nonché informazioni in merito alla loro situazione patrimoniale), ed ai loro reciproci rapporti, in quanto avvenuta in asserita violazione del principio di essenzialità, contemplato dal Codice e dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, "trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità informative cui deve ispirarsi l´attività giornalistica"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 4 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 19 settembre 2013, con cui la società editrice, nel rappresentare la legittimità del trattamento effettuato sia ab origine, in quanto "di fonte giornalistica e relativo ad un fatto di cronaca per il quale era ravvisabile senz´altro, al momento del fatto, un interesse pubblico alla conoscenza della notizia", sia attualmente, in quanto posto in essere "a fini documentaristici, nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet", ha comunque dichiarato, in adesione alle richieste avanzate dall´interessata e al fine di contemperare "i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero", di aver "provveduto a disabilitare l´accesso a tali articoli mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale misura, al fine di potenziarne l´efficacia, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag";

VISTA la nota, datata 24 settembre 2013, con cui l´interessata, pur prendendo atto "della procedura di "deindicizzazione" posta in essere" dal titolare del trattamento, ha comunque eccepito l´inadeguatezza di tale misura a garantire una piena tutela dei diritti propri e degli altri familiari menzionati negli articoli oggetto di ricorso, tenuto conto del fatto che, già nella versione cartacea dei predetti articoli, risulterebbe violato il principio di essenzialità dell´´informazione essendo state riportate notizie da ritenersi eccedenti e non pertinenti alla ricostruzione del fatto di cronaca, oltreché "spesso inesatte e frutto di fantasiose speculazioni"; la ricorrente ha pertanto ribadito, al fine di evitare l´ulteriore diffusione di tali notizie attraverso il web anche nel primario interesse dei figli minori dei protagonisti della vicenda, la richiesta di "trasformazione degli articoli oggetto del ricorso in forma anonima, mediante la sostituzione del nome e cognome del defunto e dei suoi familiari con le loro iniziali" con contestuale eliminazione "dai citati articoli di tutte quelle parti e descrizioni eccedenti le legittime finalità informative e, soprattutto, non rispondenti al vero";

VISTA la nota, datata 20 novembre 2013, con cui la resistente, nel ribadire di aver provveduto a disabilitare l´accesso agli articoli oggetto di ricorso tramite i motori di ricerca esterni al sito del giornale, ha manifestato la propria opposizione all´accoglimento delle istanze della ricorrente aventi ad oggetto la trasformazione in forma anonima dei dati personali relativi alla medesima e ai familiari coinvolti, contestando quanto sostenuto da controparte in ordine ad un presunto travalicamento "dei limiti del diritto di cronaca, con riferimento al principio di essenzialità (…) stante la comprovata veridicità della notizia";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione – la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80), prevedendo particolari cautele laddove siano coinvolti soggetti minori rispetto ai quali l´art. 7, comma 1, del codice deontologico dispone che, a tutela della personalità dei medesimi, il giornalista ometta di pubblicare le generalità e/o particolari in grado di condurre allo loro identificazione;

RILEVATO che, con riferimento ai dati personali riportati negli articoli e, in particolare, alle molteplici ipotesi che, nell´immediatezza del fatto, erano state avanzate da amici e conoscenti delle vittime, il trattamento complessivamente posto in essere non risulta porsi in evidente contrasto con le disposizioni di cui all´art. 137, comma 3 del Codice e all´art. 6, comma 1, del codice deontologico dell´attività giornalistica, tenuto conto del fatto che la divulgazione di notizie, pur dettagliate, attinenti alla vita privata dei soggetti interessati, risultava motivata in ragione delle peculiarità del fatto di cronaca narrato (specie con riguardo agli elementi disponibili al momento della scoperta del tragico evento); rilevato altresì che, in ordine alle doglianze manifestate dalla ricorrente in riferimento alle presunte illazioni e false ricostruzioni contenute negli articoli in questione, l´art. 6, comma 3, del codice deontologico citato prevede che "commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti"; ciò tenendo peraltro conto del fatto che molti degli apprezzamenti e delle ipotesi avanzate riguardo alla ricostruzione della vicenda, e riportati negli articoli oggetto di ricorso, emergevano dai colloqui intercorsi tra i giornalisti e le persone che avevano conosciuto le vittime;

RILEVATO, inoltre, che il trattamento dei dati personali della ricorrente, nonché del figlio defunto della medesima, cui fa riferimento l´odierno ricorso, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTO pertanto, alla luce delle citate disposizioni, di dover dichiarare infondata la richiesta volta ad ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali relativi alla ricorrente e al figlio defunto della medesima contenuti negli articoli conservati nell´archivio on-line del quotidiano, non risultando, allo stato, illecito il trattamento effettuato sulla base degli elementi forniti dalla stessa parte ricorrente;

RITENUTO altresì di dover dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta volta ad ottenere l´adozione delle misure idonee ad escludere l´indicizzazione degli articoli tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire riscontro alla richiesta mediante compilazione del file robots.txt previsto dal "Robots Exclusion Protocol", unitamente all´utilizzo dei "Robots Meta Tag";

RILEVATO che, essendo emersa nel corso del procedimento l´avvenuta pubblicazione su uno degli articoli menzionati (nello specifico quello del YY dal titolo "JJ") di informazioni relative al figlio minore dell´altro protagonista del medesimo fatto di cronaca (nello specifico il nome di battesimo del bambino che, collegato al cognome paterno, ne consente l´identificazione), l´Autorità si riserva di procedere con autonomo procedimento a contestare tale specifica violazione del codice deontologico, nonché a segnalare la vicenda al competente Consiglio dell´Ordine dei giornalisti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la  prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondata la richiesta di cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati personali della ricorrente e del figlio defunto della medesima citati negli articoli oggetto di ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia