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Provvedimento del 10 ottobre 2013 [2896614]

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[doc. web n. 2896614]

Provvedimento del 10 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 450 del 10 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 17 maggio 2013 nei confronti di AIG Europe Limited, con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe Cosimato e dal dott. Alessandro Maria Bracaglia, reiterando le richieste già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, "sia oggettivi che valutativi", contenuti nella perizia medico-legale redatta dal perito incaricato dalla società di assicurazione resistente; ciò con riguardo ad un sinistro occorso alla ricorrente che, percorrendo un marciapiede di una strada pubblica del Comune di Frosinone, "inciampava e cadeva rovinosamente al suolo a causa della pavimentazione dissestata"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 10 luglio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 17 giugno 2013, con cui la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Giancarlo Mariniello, richiamandosi  a quanto previsto dall´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice, ha opposto il proprio diniego avverso l´accoglimento delle istanze della ricorrente affermando che la perizia medico-legale, essendo diretta alla verifica della sussistenza degli estremi di risarcibilità del danno, contiene dati di natura valutativa atti a disvelare elementi della strategia difensiva di cui la compagnia potrebbe avvalersi nell´ipotesi in cui l´interessata dovesse adire le vie giudiziali onde richiedere il risarcimento del danno patito; nel caso in esame l´odierno ricorso sarebbe stato avviato non per "venire a conoscenza della diagnosi medica della dott.ssa (…), bensì per ottenere la valutazione dell´invalidità temporanea e permanente riscontrata", inserendosi dunque in un quadro di richieste volte alla tutela di un diritto di credito dell´interessata; pertanto "fornire le suddette informazioni, soprattutto in una fase pregiudiziale, conferisce "un vantaggio" alla controparte nella misura in cui le offre un riferimento in termini quantitativi (e non solo) sulla richiesta di risarcimento, a detrimento del diritto di difesa della Compagnia";

VISTA la nota, trasmessa via e.mail il 24 giugno 2013, con cui la  ricorrente, nel confermare le proprie richieste, ha rilevato che la perizia medico- legale contiene dati personali che riguardano l´interessata e che la medesima ha diritto di conoscere, eccependo l´improprio richiamo, contenuto nella nota di riscontro inviata da controparte, al disposto dell´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice; il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice, infatti, può essere legittimamente invocato "solo nel caso e per il periodo in cui potrebbe derivarne un pregiudizio per lo svolgimento di cd "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio (…) va effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento e comunque risultante agli atti", mentre nel caso oggetto di ricorso "a distanza di più di un anno dalla guarigione con postumi della sig.ra XY non risulta né agli atti né nella memoria di controparte alcun elemento che possa in alcun modo giustificare la tutela prevista dall´art. 8, comma 2, lett.e)";

VISTA la nota, datata 26 luglio 2013, con cui il titolare del trattamento, nel richiamare quanto già comunicato, ha ribadito le ragioni del diniego opposto alla richiesta di accesso rilevando come, a fronte della "indeterminatezza della richiesta risarcitoria sino ad ora avanzata" dalla ricorrente e tenuto conto della mancata avvenuta liquidazione del danno, la comunicazione di dati contenuti nella perizia "quali l´entità del danno, la quantificazione dei giorni di invalidità temporanea e permanente, il nesso eziologico tra evento e danno" vanificherebbero "tutte le difese in un´ipotetica sede giudiziale";

VISTA  la nota, datata 16 settembre 2013, con cui la ricorrente ha ribadito la genericità delle argomentazioni addotte dalla resistente a fondamento del diniego opposto alla istanza di accesso avanzata, rilevando come la compagnia di assicurazione non abbia prospettato "alcuna circostanza o elemento che permettano di ravvisare un concreto pregiudizio al diritto di difesa" così come richiesto dalla norma richiamata secondo l´interpretazione datane anche dalla giurisprudenza di merito;

RILEVATO che le perizie medico legali redatte in ambito assicurativo contengono dati personali dell´interessato sia nella qualità di dati oggettivi (quali i dati identificativi della persona, i riscontri di visite mediche e gli esami obiettivi) che in quella di dati valutativi relativi a valutazioni e giudizi resi dal perito di fiducia della società di assicurazione; il diritto di accesso di cui all´art. 7 del Codice può essere esercitato con riguardo ad entrambe le categorie di dati, potendo incontrare un limite, relativamente ai dati valutativi, nell´ipotesi di cui all´art. 8, comma 2, lett e) del Codice che conferisce al titolare del trattamento la facoltà di negare temporaneamente l´accesso a tali dati per il periodo in cui potrebbe derivarne un pregiudizio "effettivo e concreto" per lo svolgimento di cd "indagini difensive" o, comunque per far valere un diritto in sede giudiziaria e sempre che la motivazione addotta a sostegno del differimento sia suffragata da elementi concretamente apprezzabili;

RILEVATO che, nel caso in esame, la società di assicurazione non ha fornito, a suffragio dell´invocato differimento del diritto di accesso opposto alla controparte, elementi concreti atti a dimostrare la sussistenza dell´effettivo pregiudizio al diritto di difesa del titolare del trattamento di cui all´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice, essendosi limitata a prospettare il generico rischio di un disvelamento della strategia difensiva da utilizzare in una futura azione giudiziaria che la ricorrente potrebbe ipoteticamente intraprendere, ciò senza neanche precisare le ragioni che osterebbero al disvelamento anche dei dati di tipo obiettivo che però sono presenti nella documentazione oggetto di richiesta; rilevato, tuttavia, che dalla richiesta di accesso restano comunque escluse, ai sensi dell´art. 8, comma 4, del Codice, le informazioni di carattere non personale relative all´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di accogliere il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare a AIG Europe Limited di comunicare alla ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento e secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, i dati personali che la riguardano, sia di natura obiettiva che di tipo valutativo, contenuti nella perizia medico-legale redatta dal perito di fiducia della compagnia;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a AIG Europe Limited di comunicare alla ricorrente i dati personali che la riguardano contenuti nella perizia medico-legale relativa al sinistro occorso alla medesima, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di AIG Europe Limited, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a AIG Europe Limited, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento del provvedimento (o dell´avvenuta proposizione dell´opposizione) entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia