g-docweb-display Portlet

Sistemi di videosorveglianza installati presso esercizi commerciali e diritti dei lavoratori - 12 settembre 2013 [2691507]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2691507]

Sistemi di videosorveglianza installati presso esercizi commerciali e diritti dei lavoratori - 12 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 397 del 12 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTI i verbali degli accertamenti ispettivi del 30 e 31 gennaio 2013 (corredati da riprese fotografiche), aventi ad oggetto gli esiti delle verifiche svolte dal Nucleo Privacy della Guardia di finanza su delega dell´Autorità presso Gruppo Nadine s.r.l. in Milano effettuati mediante sistemi di videosorveglianza installati presso alcuni esercizi commerciali gestiti dalla società dai quali emerge che:

- presso quattro punti vendita (tre dei quali siti in Milano, un quarto in Assago) gestiti direttamente dalla società sono installati sistemi di videosorveglianza le cui telecamere sono dislocate nell´area di vendita;

-  rispetto a tre dei menzionati sistemi di videosorveglianza esiste altresì, in base a quanto dichiarato anche ai sensi dell´art. 168 del Codice, "la possibilità teorica di visione da remoto [delle immagini], che comunque non è stata mai effettuata" (cfr. verb. cit., p. 2 e 3);

- i trattamenti effettuati mediante i menzionati sistemi hanno unicamente lo scopo "di deterrenza, per scongiurare furti, già verificatisi, da parte di malintenzionati. Non è assolutamente intenzione della società effettuare il controllo a distanza dei lavoratori". Quest´ultima circostanza risulterebbe dal fatto che solo presso alcuni degli esercizi commerciali della società sono stati installati sistemi di ripresa e che la possibilità, dal punto di vista tecnologico, della visione da remoto delle immagini non ha trovato effettiva attuazione (cfr. verb. cit., p. 3 s.);

- le telecamere riprendono "esclusivamente le aree di vendita, frequentate prevalentemente dal pubblico e, solo occasionalmente, dagli addetti alle vendite o da altro personale dipendente" (cfr. verb. cit. p. 4);

- l´obbligo di rendere l´informativa è stato assolto mediante l´affissione, "in corrispondenza delle aree di accesso" di apposita cartellonistica risultata sprovvista dell´indicazione del titolare del trattamento (cfr. verbale 30 gennaio 2013, p. 4 e all. 6);

-  nessun accordo con le rappresentanze sindacali né autorizzazione da parte del competente ufficio del Ministero del Lavoro ai sensi dell´art. 4, comma 2, l. 20 maggio 1970, n. 300 regola il funzionamento dei menzionati sistemi di videosorveglianza (cfr. verbali del 30 e 31 gennaio 2013);

VISTA la comunicazione della società del 13 febbraio 2013, nella quale si è precisato che i tempi di conservazione delle immagini sono pari a 24 ore e che per la visione delle stesse sono stati designati gli incaricati del trattamento ai sensi dell´art. 30 del Codice;

RILEVATO che le telecamere riprendono aree (cfr. anche la planimetria allegata alla comunicazione del 13 febbraio 2013) nelle quali possono trovarsi i lavoratori nell´espletamento dell´attività di commercializzazione dei prodotti di abbigliamento venduti dalla società, la cui attività può quindi formare oggetto di controllo a distanza;

CONSIDERATO illecito il trattamento di dati personali effettuato mediante il descritto sistema di videosorveglianza in assenza delle garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970;

RILEVATO, inoltre, che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass., 6 marzo 1986, n. 1490 richiamata in senso adesivo da Cass., 16 settembre 1997, n. 9211) ovvero per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236);

RITENUTO che, alla luce degli elementi sopra rappresentati, il descritto trattamento risulta effettuato dalla Società in violazione della disciplina di protezione dei dati personali (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice) (cfr., tra i tanti, Provv.ti 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522);

RITENUTO di dover prescrivere alla Società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di espletare le procedure previste dall´art. 4, comma 2 della l. n. 300/1970 sul controllo a distanza dei lavoratori;

CONSIDERATO che, come rappresentato nel provvedimento generale dell´8 aprile 2010, gli interessati (non solo i lavoratori ma anche la clientela) devono essere pienamente informati del fatto di trovarsi in un´area videosorvegliata, sì che in presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell´area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli recanti l´informativa in forma semplificata, collocati prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze (cfr. anche Provv. 17 gennaio 2013, n. 16, doc. web n. 2291893);

RILEVATO che in sede di verifica presso uno degli esercizi commerciali di Milano, in Corso Vittorio Emanuele – nel quale è stata altresì rilevata "la presenza di 17 telecamere, alcune delle quali (finte a, a soffitto) dislocate sui tre livelli nei quali si articola la superficie di vendita" (cfr. verbale, 30.1.2013, p. 5) –, l´informativa resa mediante un avviso sintetico in corrispondenza dell´accesso all´esercizio commerciale è risultata sprovvista dell´indicazione del titolare del trattamento, desumibile solo indirettamente dall´insegna dell´esercizio commerciale (cfr. all. 6 e 7 al verb. del 30.1.2013);

RITENUTO pertanto di dover altresì prescrivere alla società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, l´adozione di misure e accorgimenti a garanzia degli interessati (fatti salvi quelli eventualmente già adottati, anche in conformità al provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010), e segnatamente:

a. quale misura necessaria, di integrare gli avvisi recanti l´informativa di cui all´art. 13 del Codice in forma "semplificata" con le informazioni indicate nel provvedimento generale dell´8 aprile 2010 (al punto 3.1), inserendo l´indicazione del titolare del trattamento;

b. quale misura opportuna, attesa la presenza di più telecamere e l´estensione (su più piani) dell´area oggetto di rilevamento delle immagini, di rendere chiaramente visibili agli interessati il trattamento effettuato mediante appositi avvisi sintetici, da affiggere in aree ulteriori, oltre quelle di accesso, degli esercizi commerciali (cfr. provv. 8 aprile 2010, punto 3.1.);

RISERVATA la valutazione da parte dell´Autorità, con autonomo procedimento, della sussistenza di violazioni amministrative in capo al titolare del trattamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di Gruppo Nadine s.r.l.:

1. ritenuto illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza installato presso gli esercizi commerciali direttamente gestiti dalla società, impregiudicati nel frattempo i diritti dei lavoratori, prescrive ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, senza ritardo, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento:

a. quale misura necessaria, di:

i. espletare le procedure previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 in relazione al controllo a distanza dei lavoratori;

ii. integrare gli avvisi recanti l´informativa di cui all´art. 13 del Codice in forma "semplificata" con le informazioni indicate nel provvedimento generale dell´8 aprile 2010 (al punto 3.1), inserendo l´indicazione del titolare del trattamento;

b. quale misura opportuna, attesa la presenza di più telecamere e l´estensione (su più piani) dell´area oggetto di rilevamento delle immagini, di rendere chiaramente visibili agli interessati il trattamento effettuato mediante appositi avvisi sintetici, da affiggere in aree ulteriori, oltre quelle di accesso, degli esercizi commerciali (cfr. provv. 8 aprile 2010, punto 3.1.);

2. ai sensi dell´art. 157 del Codice, invita la società a dare comunicazione al Garante delle misure adottate entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia