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Sistema di videosorveglianza in un esercizio commerciale - 4 luglio 2013 [2577227]

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[doc. web n. 2577227]

Sistema di videosorveglianza in un esercizio commerciale - 4 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 335 del 4 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTO il verbale di accertamento ispettivo dell´11 luglio 2012, (corredato da riprese fotografiche) redatto dal "Nucleo Speciale Privacy" della Guardia di finanza avente ad oggetto un trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza funzionante presso l´esercizio commerciale gestito da Supermercato Centro Storico s.r.l. in Napoli (di seguito, la società), dal quale emerge che:

-  il menzionato sistema di videosorveglianza è composto di ventisei telecamere ("tutte fisse e a colori"), cinque delle quali installate all´esterno ("lungo il perimetro di pertinenza del punto vendita") e le restanti ventuno all´interno del supermercato e nel deposito seminterrato (come risulta dalla planimetria: cfr. all. n. 4 al verbale);

- le immagini sono visualizzate presso l´esercizio commerciale mediante tre monitor, uno dei quali collocato presso il box informazioni (che consente la visualizzazione in tempo reale di 16 telecamere) e i restanti nell´ufficio amministrativo (mediante i quali possono essere visualizzate le immagini riprese da tutte le telecamere);

- le immagini riprese mediante il sistema di videosorveglianza sono altresì registrate "24 ore su 24" − mediante due DVR (Digital Video Recorder) posti all´interno di un armadio "chiuso a chiave"− e "conservate per 36 ore";

- l´impianto è stato installato nel 2007 "esclusivamente al fine di tutelare la sicurezza delle persone (dipendenti e clienti) ed il patrimonio aziendale" atteso che "si sono verificati numerosissimi furti e rapine […] per perseguire i quali gli organi di polizia hanno richiesto ed ottenuto copia delle registrazioni effettuate dal […] sistema di videosorveglianza";

- il personale della Società, "circa una ventina [di dipendenti], quasi tutti con mansioni di addetti alla vendita" e pochi altri con funzioni amministrative, non è stato designato incaricato del trattamento, né allo stesso sono state impartite istruzioni circa le operazioni di trattamento effettuate, in difformità da quanto previsto dall´art. 30 del Codice (cfr. verbale cit., p. 2), atteso che, stando a quanto dichiarato, "non ci sono dipendenti del Supermercato Conad che abbiano mansioni specifiche in materia" (di gestione del sistema di videosorveglianza);

- quanto all´informativa da rendere agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, è stato rinvenuto un unico cartello, non "chiaramente visibile dall´esterno" e non collocato in prossimità delle telecamere, altresì carente degli elementi informativi di cui al menzionato art. 13;

- non sono risultati attuati gli adempimenti previsti dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

VISTA la comunicazione inviata al "Nucleo Speciale Privacy" il 2 agosto 2012 (con la quale la società ha inteso integrare le dichiarazioni rese a verbale nel corso dell´accertamento dell´11 luglio 2012), in allegato alla quale sono state prodotte le designazioni, con decorrenza dal 2 agosto 2012, dei responsabili e incaricati del trattamento (artt. 29 e 30 del Codice) nonché dell´amministratore di sistema (in conformità all´allegato B al Codice e al Provv. 27 novembre 2008, in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1577499);

VISTO che, alla luce delle verifiche svolte, Supermercato Centro Storico s.r.l. è risultata essere titolare del trattamento ai sensi dell´art. 28 del Codice;

CONSIDERATA la necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali effettuato mediante l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

CONSIDERATO che, l´informativa agli interessati è resa mediante un unico avviso sintetico, peraltro carente degli elementi indicati all´art. 13 del Codice, in difformità da quanto prescritto al punto 3.1. del menzionato provvedimento in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010;

RITENUTO che, alla luce degli elementi sopra rappresentati, il descritto trattamento risulta effettuato sotto più profili in violazione della disciplina di protezione dei dati personali e, segnatamente, degli artt. 11, comma 1, lett. a) e 13 del Codice – profili già oggetto di contestazione di violazione amministrativa da parte della Guardia di finanza – nonché, anteriormente all´avvenuta designazione del personale in qualità di responsabile e incaricato del trattamento, degli artt. 29, 30, 34 comma 1, lett. d) ed e) nonché 35, comma 1, lett. a), b) e c) e All. B al Codice;

CONSIDERATO che il trattamento dei dati personali derivante dall´installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell´ordinamento civile e penale applicabili, comprese le vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori (cfr. artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice nonché 4, comma 2, l. n. 300/1970);

RILEVATO che, allo stato degli atti, il sistema di videosorveglianza in esame risulta idoneo a riprendere e registrare immagini riferite non solo alla clientela, ma anche l´attività dei lavoratori che nello svolgimento dei propri compiti, transitano od operano nelle aree oggetto di ripresa;

RILEVATO inoltre che, in base agli elementi complessivamente acquisiti, non risulta che l´installazione delle telecamere sia avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dall´art. 114 del Codice e 4, comma 2, l. n. 300/1970;

RILEVATO che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dal menzionato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490), né per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RITENUTO che, alla luce degli elementi sopra rappresentati, il descritto trattamento risulta altresì effettuato in violazione della disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina rilevante in materia e, segnatamente, degli artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice in relazione all´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 (v. inoltre, tra i tanti provvedimenti adottati dal Garante, anche nell´ambito della grande distribuzione, Provv. 17 gennaio 2013, doc. web n. 2291893; Provv. 25 ottobre 2012, doc. web n. 2212623; Provv. 25 ottobre 2012, doc. web n. 2212826; Provv. 4 ottobre 2012, doc. web n. 2066968; nonché 10 novembre 2011, doc. web n. 1859569; 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522);

RITENUTO altresì che la dichiarata conservazione delle immagini per 36 ore risulta, con riguardo al caso di specie, commisurata "al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita (art. 11, comma 1, lett. e),del Codice)" tenuto conto di quanto dichiarato, anche ai sensi dell´art. 168 del Codice, circa i "numerosissimi furti e rapine" subite dall´esercizio commerciale che costituiscono, quindi, "speciali esigenze di ulteriore conservazione" dei dati (cfr. Provv. 8 aprile  2010, cit., punto 3.4);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice il Garante può prescrivere anche d´ufficio le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RITENUTO pertanto, impregiudicati gli esiti del procedimento avviato con verbale di contestazione di violazione amministrativa del 10 settembre 2012, di dover prescrivere alla Società, al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e al menzionato provvedimento generale dell´8 aprile  2010, l´adozione di misure necessarie e accorgimenti a garanzia degli interessati e, segnatamente di:

1. dare attuazione, senza ritardo e comunque entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento, alle misure previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, impregiudicati nel frattempo i diritti dei lavoratori;

2. integrare gli avvisi recanti l´informativa di cui all´art. 13 del Codice in forma "semplificata" con posizionamento e contenuto conformi alle prescrizioni impartite nel provvedimento generale dell´8 aprile 2010 (al punto 3.1);

RISERVATA la valutazione da parte dell´Autorità, con autonomo procedimento, di verificare la sussistenza della violazione amministrativa in capo al titolare del trattamento di cui all´art. 162 comma 2-bis

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di Supermercato Centro Storico s.r.l.: nei confronti di Supermercato Centro Storico s.r.l.:

1. dichiara illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza installato presso l´esercizio commerciale gestito dalla società;

2. prescrive, impregiudicati nel frattempo i diritti dei lavoratori, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, di:

a. dare attuazione alle misure previste dall´art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970;

b. integrare gli avvisi recanti l´informativa "semplificata" con le informazioni indicate con posizionamento e contenuto conformi alle prescrizioni contenute nel provvedimento generale dell´8 aprile 2010;

3. ai sensi dell´art. 157 del Codice, invita la società a dare comunicazione al Garante delle misure adottate entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

Il provvedimento  n. 106 del 6 marzo 2014 ha annullato le prescrizioni impartite al punto 2, lett. a) e b)