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Diffusione sul sito web di un'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di dati relativi allo stato di disabilità

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[doc. web n. 2223692]

Diffusione sul sito web di un´Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di dati relativi allo stato di disabilità - 19 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 421 del 19 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione in atti con la quale è stata lamentata la diffusione sul sito web dell´Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana – agli url: http://www.dsu.toscana.it/it/atti/Determinazioni.html e http://www.dsu.toscana.it/export/sites/default/it/documenti/atti15giorni/DETERM_341_AOT_SI_06NOV2012.pdf – di dati relativi allo stato di disabilità e, pertanto, idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati;

RILEVATO, da un accertamento preliminare effettuato dall´Ufficio in data 27 novembre 2012, che all´url indicato http://www.dsu.toscana.it/it/atti/Determinazioni.html compare l´elenco delle determinazioni dirigenziali pubblicate online dall´Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana;

CONSIDERATO che in tale pagina web è possibile visualizzare unicamente l´oggetto della determinazione dirigenziale n. 341/12 del 6 novembre 2012 – recante "domanda di contributi a favore di studenti disabili a.a. 2011/2012" – accompagnato da un asterisco che specifica espressamente "Atto non pubblicabile ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali";

RILEVATO, nel medesimo accertamento preliminare, che ciò nonostante al secondo url segnalato: http://www.dsu.toscana.it/export/sites/default/it/documenti/atti15giorni/DETERM_341_AOT_SI_06NOV2012.pdf – appartenente al dominio dsu.toscana.it registrato dall´Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana (cfr. Registro dell´"anagrafe dei domini Internet .it", in www.nic.it) – risulta, invece, interamente visualizzabile la predetta determinazione dirigenziale n. 341/2012;

PRESO ATTO che tale atto determina la concessione di benefici economici a favore di studenti disabili, riportando in chiaro il nome e cognome, il riferimento alla condizione di disabilità degli studenti beneficiari nonché l´importo del contributo concesso;

VISTO che dal medesimo accertamento preliminare è stato, altresì, verificato che il file della predetta determinazione dirigenziale n. 341/2012 è immediatamente visibile in rete tramite l´inserimento delle generalità dei beneficiari del contributo economico nei più diffusi motori di ricerca generalisti come Google;

CONSIDERATO che l´art. 4, comma 1, lett. b) del Codice qualifica come dato personale "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale";

CONSIDERATO che l´art. 4, comma 1, lett. m) del Codice definisce la diffusione dei dati personali come "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione";

PRESO ATTO che la pubblicazione della determinazione dirigenziale n. 341/2012, con l´indicazione in chiaro dei dati identificativi degli interessati e la loro condizione di disabilità, ha causato una diffusione – considerando oltretutto che la suddetta determinazione dirigenziale è liberamente consultabile in Internet anche mediante la semplice consultazione dei motori di ricerca – di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice);

CONSIDERATO che l´art. 22, comma 8, del Codice prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i "dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi" (cfr., in tal senso, anche l´art. 65, comma 5, e l´art. 68, comma 3, del Codice) e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l´esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (cfr. i provvedimenti del Garante 7 ottobre 2009, doc. web n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 1382026; 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639).

RICHIAMATE le indicazioni fornite dal Garante con il Provvedimento del 2 marzo 2011 n. 88 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (pubblicato in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011 e disponibile sul sito dell´Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1793203) in cui è stato precisato che in "relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice), fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice)" (cfr. par. 2.1.; nonché par. 6.A.4.);

CONSIDERATO, inoltre, che, anche nell´ambito delle "misure urgenti per l´agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione" previste, fra l´altro, dall´art. 18, comma 1, intitolato "Amministrazione aperta" del decreto legge 22/6/2012 n. 83 (convertito, con modificazioni, in legge 7/8/2012, n. 134) recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" (Decreto sviluppo), è sancita, per le persone fisiche, la pubblicità sulla rete Internet unicamente dell´"attribuzione dei corrispettivi e dei compensi"; anche in relazione a tale quadro normativo pertanto è esclusa la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti nella predetta determinazione dirigenziale n. 341/2012 avente a oggetto la concessione di contributi economici a favore di soggetti disabili;

RILEVATA, pertanto, l´illiceità del trattamento effettuato dall´Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana in relazione all´avvenuta diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati in violazione dell´art. 22, comma 8, del Codice;

CONSIDERATO che risulta indispensabile adottare idonei accorgimenti nella predisposizione degli atti che riconoscono benefici economici con particolare riferimento alla necessità di rispettare il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute del beneficiario e di evitare la diffusione di informazioni eccedenti che possano creare disagio all´interessato o esporlo a conseguenze indesiderate;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di "vietare anche d´ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco", nonché "di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali";

RITENUTO necessario, in ragione dell´illiceità del trattamento effettuato, vietare all´Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione in Internet dei dati personali dei soggetti disabili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati contenuti nella determinazione dirigenziale n. 341/12 del 6 novembre 2012 pubblicata all´url: http://www.dsu.toscana.it/export/sites/default/it/documenti/atti15giorni/DETERM_341_AOT_SI_06NOV2012.pdf;

CONSIDERATO, inoltre, che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere, anche d´ufficio, "le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti";

RITENUTO necessario prescrivere all´Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle citate "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; par. 2.1 e par. 6.A.4. delle Linee guida);

RITENUTO altresì necessario prescrivere all´Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca, come Google, al fine di sollecitare la rimozione della copia web della predetta determinazione dagli indici e dalla cache dei motori di ricerca a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare all´Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice come modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 30 dicembre 2008 n. 207;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi e due anni e che ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

rilevata l´illiceità del trattamento dei dati effettuato all´Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana nei termini indicati in premessa:

1. vieta all´Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione in Internet dei dati personali dei soggetti disabili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati contenuti nella determinazione dirigenziale n. 341/12 del 6 novembre 2012 pubblicata all´url: http://www.dsu.toscana.it/export/sites/default/it/documenti/atti15giorni/DETERM_341_AOT_SI_06NOV2012.pdf;

2. prescrive all´Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle citate "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; par. 2.1 e par. 6.A.4. delle Linee guida);

3. prescrive all´Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di attivarsi presso i principali motori di ricerca, come Google, al fine di sollecitare la rimozione della copia web della determinazione dirigenziale n. 341/12 del 6 novembre 2012 dagli indici e dalla cache dei motori di ricerca a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia