g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 20 settembre 2012

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2076868]

Provvedimento del 20 settembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 252 del 20 settembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 27 luglio 2012, proposto nei confronti di Unipol Assicurazioni S.p.A,, con cui XY, a seguito delle lesioni subite in seguito ad un intervento odontoiatrico e alla conseguente apertura di un sinistro per responsabilità professionale nei confronti dell´odontoiatra, ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario incaricato dalla compagnia di assicurazioni (con la quale l´odontoiatra è assicurato), ivi compresa "la valutazione peritale propriamente detta"; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 luglio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 28 agosto 2012, con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di avere trasmesso all´interessato copia della perizia medico-legale richiesta;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 5 settembre 2012 con la quale il ricorrente ha ritenuto soddisfacente il riscontro ottenuto di cui però ha sottolineato la tardività;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alla richiesta di accesso dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Unipol Assicurazioni S.p.A. in ragione del mancato riscontro all´interpello preventivo, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Unipol Assicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia