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Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 24 giugno 2011 [1832491]

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[doc. web n. 1832491]

Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell´interessato mediante motori di ricerca esterni -  24 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 247 del 24 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 23 marzo 2011 nei confronti di RCS Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.corriere.it, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Vincenzo Capo, in relazione alla pubblicazione, nell´archivio on-line del citato quotidiano, di due articoli, risalenti al 6 e 7 ottobre 2010, contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad un´indagine di polizia giudiziaria in cui il medesimo é stato coinvolto, ha chiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, la cancellazione e il blocco dei dati che lo riguardano sia nella versione cartacea che in quella on-line del quotidiano, o, in subordine, l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; il ricorrente ha, in particolare, lamentato il pregiudizio subito a causa del fatto che i predetti articoli riportavano, in violazione del principio di essenzialità dell´informazione di cui all´art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, tra l´altro, le generalità del ricorrente, unitamente alla professione praticata, qualificandolo espressamente come "uno dei cravattari (ben nota espressione romana (…) di cui la valenza fortemente negativa è scontata e universalmente nota su piazza)", tenuto conto che la vicenda narrata era ancora ferma alla fase delle indagini preliminari con tutto ciò che ne discende in virtù del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all´art. 27 della Costituzione; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 marzo 2011  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 maggio 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, inviata via fax in data 27 aprile 2011, con cui il ricorrente, nel richiamare il ricorso, ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota, trasmessa via fax in data 29 aprile 2011, con cui la resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dall´interessato, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di "aver provveduto a chiedere ai motori di ricerca, attraverso la compilazione del file robots.txt, di non indicizzare più sia l´articolo presente sul sito www.corriere.it, cronaca di Roma, sia quello presente all´interno dell´archivio storico che riproduceva quello già pubblicato sulla testata cartacea";

VISTA la nota, inviata via fax il 4 maggio 2011, con cui il ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatto del riscontro ricevuto, ha insistito nella richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente dagli articoli oggetto di ricorso, nonché il blocco di ogni possibilità di accesso, anche all´interno dell´archivio del quotidiano, ai dati dell´interessato;

VISTA la nota, inviata via fax il 16 giugno 2011, con cui RCS Quotidiani S.p.A., con riguardo alle richieste avanzate dal ricorrente, ha manifestato la propria disponibilità, qualora richiesto dall´interessato, a porre in essere "l´ulteriore misura indicata da Google per impedire in via definitiva l´indicizzazione dell´articolo di cui il sig. XY lamenta la pubblicazione, ovvero ad utilizzare lo strumento del metatag noindex";

RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l´odierno ricorso, in origine effettuato per finalità giornalistiche, rientra attualmente, attraverso la conservazione nell´archivio on line del quotidiano del testo dell´articolo a suo tempo pubblicato, tra i trattamenti effettuati per fini di conservazione della memoria storica; tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell´interessato;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, stante anche la liceità dell´originaria pubblicazione, la richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nei citati articoli; ritenuto tuttavia che rimane impregiudicata la facoltà per il ricorrente di esercitare, nelle sedi opportune, le azioni contemplate dall´ordinamento a tutela dei profili concernenti l´onore e la reputazione  eventualmente ritenuti lesi per effetto degli articoli oggetto dell´odierno ricorso;

RITENUTO, infine, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di adozione delle misure tecniche idonee ad escludere l´indicizzazione degli articoli da parte dei motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente ed avendo manifestato altresì la disponibilità ad adottare, su richiesta dell´interessato, l´ulteriore misura del cd. metatag noindex, nonostante che da verifiche effettuate gli articoli contestati non risultino più reperibili mediante i comuni motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la cancellazione o il blocco dei dati personali relativi al ricorrente contenuti negli articoli oggetto di contestazione;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta volta ad ottenere l´adozione delle misure tecniche idonee ad escludere l´indicizzazione degli articoli in questione da parte dei motori di ricerca esterni al sito della versione on line del quotidiano "Corriere della Sera";

c) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 24 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli