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Esonero dall'obbligo di notificazione del trattamento di dati genetici effettuato da organismi di mediazione - 24 giugno 2011 [1823225]

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[doc. web n. 1823225]
vedi anche

Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all´obbligo di notificazione - 24 giugno 2011

Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante - 23 aprile 2004
Notificazioni in ambito sanitario: precisazioni del Garante - 26 aprile 2004

Esonero dall’obbligo di notificazione del trattamento di dati genetici effettuato da organismi di mediazione - 24 giugno 2011
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.161 del 13 luglio 2011)

Registro dei provvedimenti
n. 259 del 24 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO l´art. 37, commi 1 e 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

RILEVATO che tale Codice indica i trattamenti da notificare al Garante e demanda a questa Autorità il compito di individuare, tra essi, quelli sottratti all´obbligo di notificazione purché non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell´interessato in ragione delle modalità di trattamento e della natura dei dati (art. 37, comma 2);

RILEVATO che il medesimo Codice demanda altresì al Garante il compito di individuare ulteriori trattamenti in aggiunta a quelli elencati nella predetta disposizione;

VISTO il d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell´art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e il d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell´elenco dei formatori per la mediazione;

VISTO il provvedimento del Garante recante individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili in relazione alla finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 71, comma 1 del Codice, per le attività svolte da soggetti pubblici per la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Deliberazione 21 aprile 2011, n. 160);

VISTA l´autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili nell´attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Deliberazione 21 aprile 2011, n. 161);

VISTA l´autorizzazione del Garante al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all´attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Deliberazione 21 aprile 2011, n. 162);

VISTA l´autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici emanata in data odierna con cui è stato autorizzato il trattamento di tali dati da parte degli organismi di mediazione;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che i trattamenti di dati genetici effettuati da organismi di mediazione nell´esercizio e con le modalità proprie dell´attività di mediazione di cui al d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni sono posti in essere con modalità che permettono, allo stato, di sottrarli all´obbligo di notificazione, ferma restando l´osservanza degli ulteriori principi ed obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali; ciò tenuto conto che gli organismi di mediazione possono venire a conoscenza di dati genetici in modo saltuario, non assumendo l´attività di trattamento di tali dati carattere di costanza e prevalenza rispetto a quella avente ad oggetto ogni altro tipo di dati personali; considerati, altresì, le puntuali indicazioni sul trattamento dei dati personali contenute nelle citate deliberazioni nn. 160, 161, 162 emanate dal Garante il 21 aprile 2011 e il regime di pubblicità dell´elenco dei soggetti abilitati all´attività di mediazione, tenuto e costantemente aggiornato dal Ministero della giustizia;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

DELIBERA

A) di sottrarre all´obbligo di notificazione al Garante i trattamenti di dati genetici, rientranti nei casi previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a) del Codice, che siano effettuati da organismi di mediazione nell´esercizio e con le modalità proprie dell´attività di mediazione di cui al d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni;

B) di inviare copia della presente deliberazione all´Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1823225
Data
24/06/11

Argomenti


Tipologie

Provvedimenti a carattere generale