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Contratti di locazione: vietata la diffusione a terzi dei dati personali del conduttore - 20 novembre 2008 [1576139]

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[doc.  web n. 1576139]
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Contratti di locazione: vietata la diffusione a terzi dei dati personali del conduttore - 20 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la segnalazione del 18 gennaio 2008, con cui XY, in qualità di conduttore di una stanza di un appartamento di proprietà di un condominio sito in Taranto, lamenta l´avvenuta diffusione di dati personali a sé riferiti (nel dettaglio, la notizia relativa alla scadenza prossima del contratto di locazione in essere tra il segnalante ed il medesimo condominio, stabilita per il mese di gennaio 2009, e la contestuale intimazione al rilascio dell´immobile alla citata scadenza) da parte della stessa compagine condominiale, ancorché per il tramite dell´amministratore pro-tempore;

CONSIDERATO che tale diffusione, alla luce della documentazione trasmessa (cfr. allegato alla segnalazione, in atti), sarebbe avvenuta a mezzo affissione, nella bacheca condominiale, di un avviso redatto dall´amministratore pro-tempore in nome e per conto del condominio, contenente la formale disdetta del suddetto contratto di locazione nei confronti del segnalante;

CONSIDERATO, altresì, quanto asserito dal medesimo segnalante, secondo cui l´avviso in questione avrebbe potuto essere comunicato agli altri condomini con modalità alternative all´affissione nella bacheca condominiale, quali l´inserimento nelle cassette postali di una comunicazione individualizzata;

COSIDERATO che questa Autorità, con nota del 13 febbraio 2008, ha invitato il condominio, nella persona dell´amministratore pro-tempore, ad adeguarsi alle prescrizioni impartite in materia dal Garante con il provvedimento generale del 18 maggio 2006, allegato in copia alla predetta nota (e, segnatamente, per quanto specificamente d´interesse per la vicenda segnalata, al punto 3.2 del provvedimento), chiedendone apposito riscontro;

VISTA la nota di riscontro del condominio (nella persona dell´amministratore pro-tempore) del 20 febbraio 2008, il quale, a seguito del menzionato invito rivolto da questa Autorità, ha dichiarato di aver rimosso immediatamente il predetto avviso sostituendolo con un altro, di tenore analogo, ma "scevro dall´indicazione di dati personali" (cfr. nota di risposta, in atti);

VISTA l´ulteriore comunicazione inoltrata da XY in data 21 febbraio 2008, con cui si contesta nuovamente la diffusione di dati personali a sé riferiti anche in relazione al nuovo avviso;

ESAMINATA la documentazione in atti;

RILEVATO che il nuovo avviso, diversamente da quanto affermato dal condominio a mezzo dell´amministratore pro-tempore, contiene comunque indicazioni idonee a rendere identificabile l´interessato, ancorché indirettamente (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice), in relazione all´anzidetto contratto di locazione di prossima scadenza ("è stata comunicata al sig. conduttore dell´immobile di proprietà comune, sito al piano primo dello stabile e contraddistinto dall´interno "C", formale disdetta del contratto di locazione": cfr. allegato n. 2 alla nota di risposta, cit.);

RILEVATO che l´intimata disdetta del contratto di locazione nei confronti del segnalante avrebbe potuto essere comunicata ai singoli condòmini con modalità alternative all´affissione nella bacheca condominiale tali, quindi, da non rendere edotti soggetti estranei alla compagine condominiale di vicende personali riconducibili al medesimo segnalante;

RITENUTO conseguentemente che la predetta diffusione, alla luce delle stesse dichiarazioni rese dal condominio (per il tramite dell´amministratore pro-tempore) e della documentazione prodotta, è avvenuta in difformità della disciplina di protezione dei dati personali e, segnatamente, del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), dello stesso Codice);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco o vietare il trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, nei confronti del condominio di Via KZ n. 3 in Taranto (nella persona dell´amministratore pro-tempore), il divieto dell´ulteriore diffusione dei dati personali riferiti anche indirettamente al segnalante e relativi alla scadenza del predetto contratto di locazione;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del provvedimento di divieto, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, dispone nei confronti del condominio di Via KZ n. 3 (nella persona dell´amministratore pro-tempore), il divieto dell´ulteriore diffusione in bacheca o altro luogo nel quale sia visibile da chiunque dei dati personali riferiti, anche indirettamente, al segnalante e relativi alla scadenza del contratto di locazione in essere tra il medesimo segnalante e il condominio, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Roma, 20 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli