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Provvedimento del 28 febbraio 2008 [1500739]

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[doc. web n. 1500739]

Provvedimento del 28 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 4 gennaio 2008 da XY, ZX e WK (rappresentati e difesi dall´avv. Alessandro Cajola) nei confronti dell´Università degli studi Roma Tre, con il quale gli interessati, già iscritti a un corso di specializzazione all´insegnamento secondario svolto presso la medesima università, non avendo ricevuto idoneo riscontro a un´istanza avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hanno ribadito la propria richiesta volta a ottenere la comunicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile eventualmente designato con specifico riferimento al trattamento di dati personali che li riguardano contenuti in un file reso disponibile sul sito Internet dell´Università;

RILEVATO che gli interessati hanno chiesto anche di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTE le memorie pervenute via fax il 28 e il 31 gennaio 2008 con le quali l´Università resistente (rappresentata e difesa dall´avv. Simona De Marco) ha fornito riscontro alle richieste degli interessati, illustrando anche le finalità del trattamento volto a rendere noti gli elenchi degli studenti titolari del diritto all´elettorato attivo e passivo in ossequio a quanto previsto dalla disciplina in materia di elezione del Consiglio nazionale degli studenti universitari;

RILEVATO che la resistente ha chiesto di compensare le spese relative al procedimento, ritenendo di aver negato legittimamente il riscontro agli interpelli preventivi avanzati dal legale degli interessati dal momento che lo stesso (come fattogli rilevare con una nota del 20 dicembre 2007, che ha allegato) non aveva allegato prova del proprio potere rappresentativo;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 1° febbraio 2008 con la quale gli interessati, nel prendere atto dell´adesione spontanea della controparte, hanno insistito sulla richiesta relativa alle spese, considerando che la nota del 20 dicembre 2007 (come da documentazione in atti) sarebbe stata però spedita dall´Ateneo resistente solo il 31 dicembre 2007 e pervenuta dopo la presentazione del ricorso medesimo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´ente resistente fornito un idoneo riscontro nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 28 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli