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Provvedimento del 15 febbraio 2008 [1497769]

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[doc. web n. 1497769]

Provvedimento del 15 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 17 settembre 2007 formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY, dopo che l´Istituto Luso Farmaco d´Italia S.p.A. –di cui era dipendente– ha contestato il mancato svolgimento di alcune prestazioni lavorative che lo stesso aveva dichiarato di aver espletato, ha chiesto di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano contenuti nella contestazione disciplinare, le finalità e le modalità e la logica del trattamento effettuato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante l´8 novembre 2007, presentato da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Catia Mosconi) nei confronti di Istituto Luso Farmaco d´Italia S.p.A. (rappresentata e difesa dagli  avv.ti Bruno Guida e Daniela Lunedei), con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro all´interpello preventivo e dopo essere stato licenziato dal predetto datore di lavoro, ha ribadito le precedenti richieste, chiedendo anche di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle predette richieste, nonché la nota del 4 gennaio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 30 novembre 2007 con cui la società resistente, nel comunicare le finalità, le modalità e la logica del trattamento effettuato, ha dichiarato di avere raccolto i dati in questione "per il tramite di un´agenzia investigativa privata" e di averli comunicati esclusivamente ai propri "difensori, ai quali ha già conferito mandato di rappresentarla in giudizio”;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 5 dicembre 2007 con la quale il ricorrente ha ritenuto insufficiente il riscontro e ne ha chiesto l´integrazione anche con riferimento all´indicazione dell´agenzia investigativa che avrebbe  raccolto i dati;

VISTA la memoria anticipata via fax il 17 gennaio 2008 con la quale la resistente ha comunicato di avere "radicato avanti il Tribunale del lavoro di Milano una controversia ex art. 414 c.p.c. avente ad oggetto l´accertamento della legittimità del licenziamento comunicato al dr. XY" e di avere già notificato allo stesso, in data 28 dicembre 2007, copia del ricorso e degli allegati, "tra i quali la relazione dell´agenzia investigativa interessata”, di cui ha indicato gli estremi;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste dell´interessato, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro nel corso del procedimento, comunicando anche l´esatta origine dei dati raccolti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa ompensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Istituto Luso Farmaco d´Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli