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Provvedimento del 17 gennaio 2008 [1489997]

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[doc. web n. 1489997]

Provvedimento del 17 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 ottobre 2007 da Carlo Guerra (rappresentato e difeso dall´avv. Marina Gentile) nei confronti di ENI S.p.A. con il quale il ricorrente, dipendente della medesima società con la qualifica di quadro, ha ribadito la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nel proprio fascicolo personale, con particolare riferimento ai dati personali relativi alle procedure di valutazione finalizzate all´assegnazione delle "politiche retributive 2007";

RILEVATO che l´interessato ha altresì chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 10 dicembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 12 novembre 2007 con la quale ENI S.p.a. ha inizialmente dichiarato di voler "aderire alle richieste" del ricorrente, invitandolo a recarsi "presso l´unità Gestione del personale di Eni Divisione Refining & Marketing dove gli sarà possibile prendere visione dei dati personali contenuti nel relativo fascicolo personale";

VISTA la memoria datata 16 novembre 2007 con la quale l´interessato, nel sottolineare la tardività con cui la società resistente ha manifestato l´intenzione di aderire alla richiesta di accesso, ha fatto presente che, benché recatosi in data 13 novembre 2007 presso l´ufficio indicatogli, "l´accesso al fascicolo non è stato possibile, dovendo essere concordato un ulteriore appuntamento che tenesse conto delle esigenze dell´ufficio in questione", appuntamento poi fissato per il successivo 16 novembre;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità in data 19 novembre 2007 nel corso della quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto in data 16 novembre 2007 presso la sede indicata dalla resistente, sia perché "incompleto, sia perché non vi è stata estrapolazione dei dati personali richiesti nell´atto di ricorso bensì esclusivamente ostensione di documenti, di alcuni dei quali l´interessato ha richiesto copia" con e-mail indirizzata alla società resistente in pari data;

VISTA l´ulteriore memoria datata 6 dicembre 2007 (nonché il successivo fax dell´11 gennaio 2008) con i quali il ricorrente ha affermato che in data 23 novembre 2007 Eni S.p.A. avrebbe fornito un "esiguo nucleo di documenti" e che "tale riscontro alla richiesta di accesso formulata dall´interessato al proprio intero dossier non può in alcun modo ritenersi esaustivo";

VISTO che con la medesima nota l´interessato ha dichiarato di voler insistere nella sua richiesta di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano relativi "a vicende essenziali ed indelebili del rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze dell´ENI S.p.A. da ventisette anni, quali emolumenti corrisposti, timbrature, adempimenti previdenziali, missioni, ordini di servizio, valutazioni e certificati medici" e ha rinnovato la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTO che con nota datata 2 gennaio 2008 il titolare del trattamento  ha dichiarato che, a suo avviso, "la richiesta di mettere a disposizione dell´interessato i dati personali contenuti nella cartella/fascicolo personale è stata effettivamente adempiuta" e che tuttavia "è disponibile a garantire l´accesso ai dati concernenti gli adempimenti retributivi, contributivi e delle presenze … trattati mediante strumenti informatici, tenuto conto che ciò non costituiva oggetto del preventivo interpello";

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il ricorrente, nel richiedere di accedere "alle risultanze in base alle quali è stata istruita l´assegnazione delle politiche retributive 2007, nonché l´intero dossier concernente la mia persona" ha esercitato legittimamente il diritto di accesso di cui all´art. 7 del Codice, facendo riferimento all´ampio complesso di informazioni personali di tipo oggettivo e valutativo contenute in tutti gli atti e documenti afferenti la lunga attività lavorativa presso la società resistente;

RILEVATO, sulla base della documentazione in atti e delle stesse dichiarazioni del titolare, che la società resistente ha fornito solo un parziale riscontro alle richieste dell´interessato;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono e che tale richiesta non consente invece all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti;

RILEVATO che la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è peraltro prevista, dall´art. 10, comma 4, del Codice, solo previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi, nel caso in cui l´estrapolazione dei dati da tali documenti risulti, come nel caso di specie, particolarmente difficoltosa per il titolare;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e che, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, ENI S.p.A. dovrà consentire all´interessato (nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10) l´accesso a tutti i dati personali che lo riguardano di carattere sia oggettivo sia valutativo contenuti nel fascicolo personale o, comunque conservati in ogni altro archivio della società e relativi all´attività lavorativa del ricorrente, entro e non oltre il 29 febbraio 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO di dover invece dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di ENI S.p.A. in ragione del mancato tempestivo riscontro a tutte le richieste del ricorrente, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a ENI S.p.A. di consentire all´interessato, nei limiti e secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, l´accesso a tutti i dati personali che lo riguardano anche di carattere sia oggettivo sia valutativo contenuti nel fascicolo personale o comunque afferenti all´attività lavorativa del ricorrente, non ancora comunicati allo stesso entro e non oltre il 29 febbraio 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali già messi a disposizione del ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 400 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di ENI S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli